Accesso difensivo al ticket sanitario: interesse concreto e strumentalità (TAR Sicilia n. 1811 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale, ai sensi degli art. 22 e ss. l. n. 241/1990, il privato che intenda contestare in giudizio la pretesa dell’Azienda sanitaria al pagamento del ticket vanta un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti posti a fondamento di quella richiesta. Sussiste, pertanto, il necessario rapporto di strumentalità tra l’interesse giuridicamente tutelato e la documentazione di cui si chiede l’ostensione, nonché, trattandosi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici. Ne consegue il diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti non ancora esibiti, con condanna dell’Amministrazione all’ostensione nel termine assegnato.

Il Fatto

Con nota del 23 settembre 2025, l’Azienda Sanitaria Provinciale intimava al ricorrente il pagamento di una somma complessiva di € 60,02 per mancato pagamento del ticket, in relazione a prestazioni sanitarie fruite negli anni 2015 e 2016. Dubitando della correttezza della richiesta, il ricorrente presentava il 24 novembre 2025 istanza di accesso agli atti, al fine di agire in giudizio a tutela dei propri interessi.

L’istanza riguardava, in particolare, la copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, i documenti attestanti la prestazione e la data di erogazione, il prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro atto del procedimento. Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento del proprio diritto di accesso. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. Nel corso del giudizio l’Azienda ha parzialmente osteso i documenti richiesti sub b) e c).

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato cessata la materia del contendere in relazione agli atti per i quali l’Amministrazione aveva già consentito l’accesso, ossia i documenti indicati sub b) e c) dell’istanza.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio generale desumibile dagli art. 22 e ss. l. n. 241/1990, secondo cui tutti i soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione, hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia.

La giurisprudenza amministrativa richiamata — Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900 — ha precisato che, ai fini dell’accesso documentale, debbono sussistere tre requisiti: un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo; un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta; e, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Applicando tali criteri al caso concreto, il Collegio ha ritenuto dimostrato l’interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente alla conoscenza dei documenti, essendo sua intenzione agire in giudizio a fronte delle ritenute irregolarità commesse dall’Amministrazione nella determinazione del debito a proprio carico.

Il ricorso è stato pertanto accolto quanto agli atti non ancora esibiti — segnatamente l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento — con riconoscimento del diritto di prendere visione ed estrarre copia, salva la corresponsione del costo di riproduzione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato, sono poste a carico dell’A.S.P. soccombente. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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