Sospensione cautelare della revoca della licenza per ruota panoramica in attesa di autorizzazione paesaggistica (TAR Puglia n. 410 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare volta a sospendere gli effetti di un provvedimento di revoca di una licenza stagionale può essere accolta, in via interinale, quando il pregiudizio dedotto ha natura tale da richiedere un approfondimento in sede di merito e quando le questioni sollevate necessitano di una valutazione che non può essere compiuta compiutamente nella fase cautelare. La pendenza di un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, proposta dall’interessato, costituisce elemento rilevante per disporre la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, al fine di consentire una decisione a re adhuc integra da parte del Tribunale
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza temporanea-stagionale per piccolo trattenimento, rilasciata dal Comune per l’installazione e l’esercizio di una ruota panoramica in un’area pubblica destinata al luna park, impugnava il provvedimento di revoca della licenza e di cessazione dell’esercizio dell’attrazione, con assegnazione di un termine per lo smontaggio e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il provvedimento comunale era stato adottato a seguito delle note della Soprintendenza, che avevano espresso rilievi in ordine all’installazione dell’attrazione. Il ricorrente, contestando la legittimità della revoca, aveva nel frattempo proposto un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, al fine di sanare la posizione sotto il profilo paesaggistico
La Motivazione del Tribunale
Il TAR, nel valutare l’istanza cautelare, ha ritenuto di accoglierla, valorizzando la natura del pregiudizio dedotto dal ricorrente. La lesione lamentata non appariva infatti di tale gravità e irreparabilità da richiedere una pronuncia immediata nel merito
Il Tribunale ha inoltre considerato che le questioni poste con il ricorso necessitano di un approfondimento in sede di merito, non potendo essere risolte con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Tale approfondimento è richiesto anche alla luce della pendenza dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, presentata dal ricorrente in data successiva ai provvedimenti impugnati
La sospensione dell’efficacia dei provvedimenti è stata quindi disposta in via interinale, sino alla definizione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica. In questo modo, il Tribunale ha inteso consentire una decisione a re adhuc integra nel merito
Il Collegio ha precisato che la sospensione opera nei termini indicati in motivazione e ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate
Nota della Redazione
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