Limitato sindacato del giudice sui regolamenti per il conferimento di posizioni organizzative (TAR Puglia n. 518 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti di organizzazione degli uffici, inclusa la definizione delle modalità di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, rientrano nella discrezionalità programmatica dell’amministrazione, che dispone di un ampio margine di apprezzamento nell’adozione di tali scelte. Trattandosi di attività che incide solo in via mediata sulle posizioni giuridiche dei consociati, l’intensità dell’obbligo motivazionale risulta attenuata e il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto alle ipotesi di evidente illogicità, travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza. La modifica del regolamento che introduce nuovi criteri di valutazione e attribuisce al Sindaco un ruolo più incisivo nella procedura di conferimento, prevedendo comunque una selezione comparativa con avviso pubblico, non è di per sé arbitraria né irragionevole.

Il Fatto

Una dipendente comunale, già responsabile di un settore poi soppresso a seguito di una riorganizzazione degli uffici, ha impugnato la deliberazione di Giunta con cui l’ente aveva modificato il regolamento per il conferimento delle posizioni organizzative e i criteri di valutazione delle candidature. La ricorrente lamentava che i nuovi parametri non valorizzassero adeguatamente l’esperienza maturata nei settori soppressi e che fossero stati introdotti per favorire specifiche nomine, attribuendo al Sindaco un potere discrezionale di scelta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito, applicando il principio della “ragione più liquida” e prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Comune. Quanto al primo motivo, relativo alla presunta illogicità dei criteri di selezione, il Collegio ha ricordato che l’individuazione delle linee essenziali dell’organizzazione è rimessa a ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165/2001.

Trattandosi di attività organizzativa che non incide direttamente sulle posizioni giuridiche dei consociati, il controllo giurisdizionale è limitato ai soli casi di palese abnormità. La delibera impugnata non appare come una determinazione improvvisa, essendo l’esito di una complessiva riorganizzazione, e la discrezionalità riconosciuta al Sindaco risulta bilanciata da un preliminare schema procedimentale che prevede una selezione comparativa mediante avviso pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità.

Il Collegio ha inoltre escluso la violazione del principio di rotazione, richiamando le delibere ANAC che, per i Comuni di piccole dimensioni privi di qualifiche dirigenziali, ammettono misure alternative alla rotazione straordinaria. Quanto al secondo motivo, la disciplina è stata ritenuta coerente con il CCNL Funzioni Locali 2016-2018, che consente il conferimento degli incarichi anche a personale non appartenente alla categoria D in presenza delle condizioni previste. I criteri di valutazione sono stati giudicati ragionevoli, in quanto valorizzano l’esperienza professionale effettivamente maturata e l’anzianità di servizio in settori riconducibili alle aree organizzative, senza escludere il personale interno dalla procedura selettiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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