Verifica di congruità e costo del lavoro: inattendibili le giustificazioni (TAR Lazio n. 10017 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica di congruità di un’offerta, il concorrente non può giustificare un costo del lavoro inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali limitandosi ad affermare che una quota degli oneri previdenziali è a carico degli enti previdenziali: tale circostanza, essendo effetto della normativa vigente e valevole per tutti gli operatori, è già considerata nelle tabelle, che definiscono il costo orario tenendo conto delle assenze e del costo delle sostituzioni. È invece necessario dimostrare, con dati empirici riferiti a commesse analoghe, un più virtuoso tasso di assenteismo rispetto a quello tabellare. È altresì legittima la valutazione di inattendibilità di un’offerta che prospetti il copertura di una quota ragguardevole del monte ore contrattuale (quasi il 40%) mediante il ricorso a lavoro supplementare e a nuove assunzioni beneficiarie di esoneri contributivi, senza fornire prova concreta dell’assunzione e della sussistenza dei requisiti di legge per gli sgravi.

Il Fatto

La società, già aggiudicataria di un appalto per i servizi di pulizia e sanificazione dei musei di Roma Capitale, impugnava il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, all’esito di un procedimento avviato a seguito di una precedente sentenza della stessa Sezione che aveva accolto le censure di un’altra concorrente in merito alla verifica di congruità dell’offerta.

Nel nuovo procedimento, la stazione appaltante, sulla base della relazione di un consulente del lavoro, rilevava una sottostima dei costi della manodopera per complessivi euro 52.251,13, derivante dall’erronea applicazione di un doppio abbattimento degli oneri contributivi INPS (dal 30,11% al 15,055%), e dal massiccio ricorso a nuove assunzioni con esoneri contributivi per coprire una quota rilevantissima del monte ore. La società ricorrente contestava la fondatezza di tale valutazione, censurando l’operato della stazione appaltante per difetto di istruttoria e motivazione e chiedendo il risarcimento del danno. La controinteressata, nuova aggiudicataria, proponeva ricorso incidentale e la ricorrente impugnava la successiva aggiudicazione con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha ritenuto infondato il ricorso principale e i motivi aggiunti, confermando la legittimità dell’annullamento in autotutela e della successiva aggiudicazione alla controinteressata, e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione si fonda sulla condivisione dell’accertamento del consulente della stazione appaltante, secondo cui la commessa non avrebbe garantito alcun utile alla ricorrente ove fosse risultato ingiustificato il primo abbattimento contributivo, basato su una presunta minor incidenza degli oneri previdenziali nel processo produttivo. Il Tribunale ha chiarito che la metodologia corretta per il calcolo del costo del lavoro, in sede di verifica di anomalia, impone di considerare il monte ore effettivo (ore mediamente lavorate) e non quello teorico, al fine di includere i costi delle sostituzioni per assenze. Le tabelle ministeriali già incorporano il costo delle assenze, per cui il concorrente che intenda discostarsene deve dimostrare un più virtuoso tasso di assenteismo in commesse analoghe. È invece irrilevante dimostrare che una quota degli oneri previdenziali è a carico dell’INPS, poiché tale circostanza è già considerata nelle tabelle.

La Corte ha censurato l’approccio della ricorrente, che nelle giustificazioni aveva calcolato il costo orario dividendo il costo annuo per le ore teoriche (2.088) anziché per quelle effettive (1.597), e aveva fondato l’abbattimento contributivo su una percentuale prudenzialmente stimata al 50%, sganciata da dati concreti e non dimostrata. Il Tribunale ha altresì condiviso la valutazione di aleatorietà dell’offerta, in quanto la stessa prospettava di coprire quasi il 40% del monte ore contrattuale tramite il lavoro supplementare e di affidare una parte consistente di tali ore a personale di nuova assunzione, senza fornire prova dell’effettiva volontà dei lavoratori di prestare il consenso e della reale assunibilità di personale beneficiario degli sgravi contributivi, i cui requisiti di legge (artt. 22 e 23 del d.l. n. 60/2024) non erano stati concretamente dimostrati.

Il TAR ha infine dichiarato inammissibili le censure relative alla modificazione dell’offerta in sede di giustificazioni, rilevando che la stazione appaltante aveva espressamente dichiarato di prescindere da tali profili, e ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, confermando integralmente i provvedimenti impugnati e condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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