L’accesso documentale non può essere negato per valutazioni sul merito della pretesa (TAR Puglia n. 1102 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È preclusa sia all’Amministrazione detentrice del documento, sia al Giudice adito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., qualunque valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, salva l’evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge n. 241/1990. Il diniego di accesso è illegittimo quando l’Amministrazione fondi il proprio rigetto su considerazioni relative al merito della vicenda sottostante, anziché sul nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e le esigenze rappresentate dall’istante. Ai partecipanti alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è consentito l’accesso documentale agli atti, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, anche in relazione agli atti afferenti alla fase di esecuzione del contratto, trattandosi di attività funzionalizzata alla cura dell’interesse pubblico. Il limite di cui all’art. 15 della Costituzione, relativo alla libertà e segretezza della corrispondenza, opera solo con specifico riferimento all’accesso civico generalizzato e non può costituire ragione ostativa all’accoglimento della domanda di accesso documentale presentata ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente, mandante del R.T.I. con altra società, aveva partecipato alla procedura aperta per la fornitura in service di sistemi diagnostici, con specifico riferimento al lotto n. 10, aggiudicato alla società controinteressata. L’Azienda Sanitaria Locale resistente aveva deliberato di aderire al lotto n. 10, esercitando l’opzione di estensione del 60% del valore quinquennale dell’appalto prevista dalla lex specialis. L’operatore economico, non essendo stato coinvolto nell’affidamento diretto, aveva presentato istanza di accesso per verificare se le modalità attuative dell’adesione rispettassero i limiti di validità e legittimità previsti dalla clausola di estensione. A seguito del differimento e della successiva comunicazione di preavviso di rigetto, la società aveva proposto ricorso avverso il silenzio-diniego, impugnando poi con motivi aggiunti il diniego espresso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per pretesa tardività dell’azione, rilevando che la nota impugnata non costituiva atto di diniego espresso ma mero atto di differimento dell’ostensione, non idoneo a far decorrere il termine decadenziale. Ha inoltre respinto l’eccezione di difetto di interesse, affermando che le questioni relative all’eventuale inadempimento contrattuale o alla mancata impugnazione della delibera di adesione esulano dal giudizio di accesso, dovendosi verificare esclusivamente il nesso tra la situazione soggettiva tutelata e i documenti richiesti.

Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, secondo cui è preclusa ogni valutazione ex ante sull’ammissibilità, influenza o decisività del documento richiesto. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza basandosi su considerazioni relative al merito della vicenda, compiendo una valutazione negativa sull’aspettativa della società ricorrente a verificare la correttezza delle modalità di adesione: tale operato è stato ritenuto illegittimo.

Quanto alla pretesa genericità dell’istanza, il Tribunale ha evidenziato che l’elenco degli atti indicati era sufficientemente specifico, non potendo l’Amministrazione pretendere che l’istante indichi con esattezza documenti rientranti nella propria esclusiva disponibilità. Il Collegio ha inoltre censurato il richiamo alle esigenze di tutela della libertà e segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost., operante solo per l’accesso civico generalizzato e non per l’accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

Con riferimento al know-how aziendale, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non aveva indicato le ragioni per cui i segreti tecnici e commerciali contenuti nella corrispondenza successiva all’adesione dovessero prevalere sull’interesse all’ostensione, anche parzialmente oscurata. Ha infine rigettato le contestazioni relative ai documenti non ancora esistenti, qualificandole come asserzioni difensive generiche, con l’onere per l’Amministrazione di indicare gli atti non compiutamente formati e posticiparne l’ostensione al momento della loro venuta ad esistenza. Il ricorso è stato accolto con annullamento del diniego e condanna all’ostensione entro trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *