Carenza di periculum in mora nel diniego cautelare su provvedimento prescrittivo edilizio (TAR Sardegna n. 243 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’accoglimento dell’istanza di sospensione di un provvedimento prescrittivo edilizio presuppone l’accertamento di un pregiudizio grave ed irreparabile, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un danno patrimoniale, integralmente ristorabile per equivalente. Il confronto comparativo tra l’interesse del ricorrente e l’interesse pubblico alla legalità urbanistica può condurre al rigetto dell’istanza quando la sospensione consentirebbe il completamento di opere ritenute in contrasto con la disciplina edilizia, con conseguente obbligo di demolizione all’esito di un eventuale rigetto del ricorso nel merito. La valutazione del periculum deve quindi considerare il rischio di aggravamento dell’illecito edilizio, potendo il giudice cautelare ritenere prevalente l’esigenza di evitare la consumazione di un intervento non legittimato.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il provvedimento prescrittivo adottato dal Comune in data 8 maggio 2026, con il quale l’amministrazione aveva affermato che l’originario titolo edilizio, presentato quale SCIA, non legittimava l’intervento realizzato in quanto configurava una ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma, esclusa dall’ambito applicativo della segnalazione certificata ai sensi della normativa regionale. Il provvedimento imponeva prescrizioni conformative da eseguire entro il termine di 45 giorni, con espressa previsione di decadenza del titolo e obbligo di interruzione dei lavori in caso di inottemperanza. Avverso tale atto, nonché avverso la comunicazione dei motivi ostativi e la successiva nota di riscontro all’istanza di riesame, i ricorrenti proponevano ricorso, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, previa sospensione dell’efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, al primo esame proprio della fase processuale cautelare, ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza, incentrando la propria valutazione esclusivamente sul requisito del periculum in mora. Ha osservato che la sospensione dei provvedimenti impugnati avrebbe consentito ai ricorrenti di portare a compimento la realizzazione di opere che l’amministrazione comunale riteneva in contrasto con la disciplina edilizia. In tale evenienza, l’eventuale rigetto del ricorso nel merito avrebbe determinato l’obbligo di demolizione delle opere realizzate, con un aggravamento della situazione di fatto e delle conseguenti responsabilità.
La valutazione prognostica ha quindi conferito rilievo preminente all’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica, ritenendo che la misura cautelare non potesse trasformarsi in uno strumento per la consumazione di un intervento edilizio potenzialmente illecito. Il Collegio ha inoltre evidenziato il carattere meramente patrimoniale del pregiudizio dedotto dai ricorrenti, osservando come un danno di tale natura sia integralmente ristorabile in caso di eventuale accoglimento del ricorso. Tale circostanza esclude, di per sé, la sussistenza del requisito della gravità e irreparabilità richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.
Il Tribunale ha quindi respinto l’istanza cautelare, non sussistendo i presupposti per la concessione dell’invocata misura, e ha compensato le spese della fase processuale per giusti motivi. La decisione si fonda su una valutazione squisitamente bilanciata degli interessi in gioco, tipica della fase cautelare, senza alcuna anticipazione del giudizio di merito sulla legittimità dei provvedimenti impugnati. La scelta di non affrontare il profilo del fumus boni iuris, assorbito dalla carenza del periculum, lascia intatta la possibilità per i ricorrenti di coltivare il ricorso nel merito.
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Nota della Redazione
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