Riperimetrazione del PPTR: il diniego resiste al sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Puglia n. 1099 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di rettifica degli elaborati del PPTR ex art. 104 delle NTA non soggiace ai termini di impugnazione dell’atto di approvazione del piano, potendo essere proposta anche successivamente per far valere errori di perimetrazione. Nel merito, la nozione di “cordone dunario” ha natura normativa e non meramente naturalistica: essa include gli areali in cui sono presenti accumuli di materiale originati da processi di trasporto eolico, anche antichi, degradati o parzialmente occupati da strutture antropiche. Il sindacato del giudice amministrativo sulla perimetrazione è debole e si limita ai vizi di macroscopica illogicità o irragionevolezza; nel confronto tra opinioni tecniche divergenti e parimenti plausibili prevale la valutazione dell’organo istituzionalmente competente.
Il Fatto
Una società, subentrata nell’attività di stabilimento balneare e nella concessione demaniale, ha chiesto alla Regione Puglia, ex art. 104 NTA del PPTR, la rettifica in diminuzione della perimetrazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Cordoni dunari” insistente sulle aree di sua pertinenza. L’istanza riguardava due porzioni: una caratterizzata da un varco stabilizzatosi tra i cordoni, l’altra retrostante le dune e priva, secondo la società, delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali proprie dell’UCP. La Regione ha rigettato l’istanza, ritenendo corretta la perimetrazione originaria, e la società ha impugnato il diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso. La mancata impugnazione dell’atto di approvazione del PPTR non preclude l’istanza di rettifica, che è procedimento autonomo e successivo, esperibile ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni.
Nel merito, il Collegio ha dato continuità all’orientamento secondo cui la perimetrazione dei cordoni dunari implica giudizi tecnici rispetto ai quali il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai vizi di macroscopica illogicità o irragionevolezza. Il concetto di cordone dunario non ha natura esclusivamente naturalistica ma normativa, come emerge dall’art. 50, n. 7, delle NTA, che include areali con accumuli eolici anche antichi, degradati o parzialmente occupati da strutture antropiche. La tutela del PPTR si estende ai cordoni degradati, in funzione della loro conservazione e del possibile ripristino.
La Corte ha rilevato che le ricorrenti non avevano dedotto l’assenza totale del cordone, ma solo la sua diversa estensione, circostanza che conferma la presenza dell’UCP e sposta la questione sul piano della sua delimitazione. Rispetto a tale valutazione, i rilievi delle società non superano la soglia del macroscopico errore e il provvedimento impugnato reca una motivazione articolata, fondata sull’analisi dello stato dei luoghi e della loro evoluzione. La ridotta estensione dei cordoni per cause naturali o antropiche non impone la riperimetrazione in diminuzione, ma può anzi giustificare il mantenimento della tutela per garantirne il ripristino.
Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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