Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 960 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione e condanna l’amministrazione al pagamento del relativo importo va eseguito integralmente. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, l’inerzia dell’amministrazione scolastica legittima il ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. e la condanna a rilasciare la Carta con accredito delle somme dovute, oltre interessi o rivalutazione. Persistendo l’inadempimento, il giudice amministrativo nomina commissario ad acta e liquida le spese secondo i minimi tariffari delle procedure esecutive.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1381, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 12/12/2024, con la quale era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020 e ordinato all’amministrazione il pagamento di 1.500 € mediante buoni elettronici di spesa, oltre accessori e spese.

Notificato il titolo all’amministrazione scolastica il 18/2/2025, la ricorrente deduce il perdurante inadempimento dell’Ente e chiede la condanna all’esecuzione integrale, con nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici resistono in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal dato pacifico del giudicato: la sentenza azionata ha natura di condanna pecuniaria ed è divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria. Il thema decidendum si concentra, dunque, sulla verifica delle condizioni processuali dell’ottemperanza e sull’attuale inadempimento dell’amministrazione.

Sul piano delle formalità, il Collegio accerta il rispetto dei termini di notificazione del titolo all’amministrazione debitrice. La notifica del 18/2/2025 ha fatto decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento.

La resistente, pur costituitasi, non ha allegato l’avvenuto pagamento delle somme dovute né ha eccepito fatti modificativi o estintivi del credito. L’assenza di contestazione specifica consolida la pretesa della ricorrente e conferma l’inadempimento dell’obbligo esecutivo.

Il ricorso è pertanto fondato. Il Tribunale si conforma ai propri precedenti (Sezione Quinta, 22/5/2025 n. 1116 e 25/6/2025 n. 1410) e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, condannandola a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato per gli anni scolastici considerati, con interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94.

Viene assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è nominato, sin d’ora e senza compenso, commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di subdelega e obbligo di relazione all’esito dell’incarico. Le spese di lite, liquidate in 550 € oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari, seguono la soccombenza e sono parametrate, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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