Vincoli sovrapposti e onere motivazionale nel diniego di autorizzazione paesaggistica (TAR Puglia n. 1100 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione paesaggistica, l’esclusione dalla tutela ex lege di cui all’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 opera ove l’area, alla data del 6 settembre 1985, fosse delimitata negli strumenti urbanistici come zona territoriale omogenea A o B, ancorché insistano sul medesimo lotto ulteriori vincoli paesaggistici di natura diversa. Quando sul fondo gravano più vincoli sovrapposti, l’Amministrazione è tenuta a indicare e specificare i profili di concreto contrasto del progetto con i valori paesaggistici oggetto di tutela, non potendo il diniego fondarsi su un richiamo astratto alle norme di piano e di vincolo. La nota di indirizzo della Soprintendenza, se non contiene statuizioni specifiche riferite al singolo procedimento, non può assurgere ad autonoma e idonea motivazione del diniego. È altresì obbligatoria, ancorché non vincolante, l’acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 148 d.lgs. n. 42/2004, la cui omissione integra un vizio del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un lotto edificabile in agro del Comune di Carovigno, ricompreso in un piano di lottizzazione approvato nel 1980, presentava istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di cinque appartamenti per il soggiorno estivo. L’area, pur ricadendo nella fascia dei trecento metri dalla costa, era classificata come zona B dal vigente strumento urbanistico già prima del 6 settembre 1985. Il Comune, richiamando una nota della Soprintendenza del 2018 e la sovrapposizione tra il vincolo dei “Territori Costieri” e quello delle “Aree di notevole interesse pubblico”, rigettava l’istanza. La società impugnava il diniego, deducendo l’illegittima mancata applicazione dell’esclusione di cui all’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 e il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative all’operatività dell’esclusione prevista dall’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004. Il Collegio ha accertato che il lotto risultava incluso in zona territoriale omogenea B alla data del 6 settembre 1985, circostanza documentata in atti dalla ricorrente e non smentita dal Comune, il quale si era limitato a sostenere che l’esclusione non potesse operare rispetto all’ulteriore vincolo di cui all’art. 136 d.lgs. n. 42/2004. In disparte la fondatezza di tale tesi, il TAR ha evidenziato che l’ente non aveva indicato le ragioni per cui il progetto sarebbe stato in contrasto con i valori paesaggistici tutelati.
Il giudice ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1088 del 2025 e dal Cons. di Stato, Sez. IV, n. 6316 del 2023, secondo cui in presenza di una sovrapposizione di vincoli paesaggistici sullo stesso bene, l’Amministrazione è tenuta a specificare i concreti profili di contrasto del progetto con i valori oggetto di tutela.
Nel caso di specie, il diniego impugnato si limitava a un richiamo astratto ai vincoli e alle norme di tutela, senza operare alcuna valutazione concreta del progetto in relazione alle caratteristiche del lotto, all’edificato circostante e allo stato dei luoghi. Il giudice ha valorizzato la circostanza, incontestata, che il fondo costituisse l’unico lotto rimasto inedificato all’interno del piano di lottizzazione, in un contesto ormai urbanizzato.
Il TAR ha inoltre escluso che la nota della Soprintendenza del 2018 potesse sorreggere il diniego, non contenendo essa statuizioni specifiche riferite al procedimento in esame. Ha infine rilevato che il Comune non aveva acquisito il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, obbligatorio ai sensi dell’art. 148 d.lgs. n. 42/2004.
In conclusione, il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della questione. Le residue censure sono state assorbite.
Nota della Redazione
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