La Provincia non può introdurre criteri localizzativi più stringenti di quelli regionali (TAR Puglia n. 1098 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della pianificazione degli impianti di gestione dei rifiuti, il potere di definire i criteri localizzativi spetta alla Regione, per il tramite del piano regionale, mentre alla Provincia è attribuita una competenza meramente attuativa, diretta a individuare, nel rispetto delle previsioni del piano, le aree idonee e non idonee. La provincia non può introdurre criteri escludenti più stringenti di quelli regionali, fondati su distanze fisse e predeterminate, senza un adeguato approfondimento istruttorio. La deliberazione provinciale che introduce siffatti criteri è viziata da incompetenza, oltre che da difetto di istruttoria e di motivazione. L’annullamento della deliberazione provinciale determina, per illegittimità derivata, l’annullamento del successivo provvedimento autorizzatorio negativo adottato in diretta applicazione delle sue prescrizioni.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti, aveva richiesto alla Regione il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) per la modifica in ampliamento della propria piattaforma. Nelle more del procedimento, la Provincia aveva adottato una deliberazione di aggiornamento dei criteri localizzativi, introducendo limiti più restrittivi di quelli previsti dal piano regionale, quali distanze minime dai centri abitati e dai siti sensibili e fasce di rispetto attorno alle discariche preesistenti. La Regione aveva poi concluso negativamente il procedimento di PAUR, richiamando la natura ostativa della deliberazione provinciale. La società ha impugnato sia la deliberazione provinciale sia il successivo diniego regionale, deducendo vizi di incompetenza, violazione di legge e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha in primo luogo respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia, escludendo che la deliberazione impugnata possa qualificarsi come atto politico. Essa costituisce, infatti, espressione della funzione amministrativa di pianificazione nel settore della gestione dei rifiuti, adottata in applicazione degli artt. 196 e 197 del D.lgs. n. 152/2006 e, pertanto, è soggetta al sindacato giurisdizionale di legittimità.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il riparto di competenze delineato dal D.lgs. n. 152/2006. L’art. 196 attribuisce alle Regioni il potere di definire i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti, mentre l’art. 197, comma 1, lett. d), riserva alla Provincia la sola individuazione delle zone idonee e non idonee sulla base delle previsioni del piano regionale. La giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7011 del 2021 e n. 3657 del 2026) conferma che la Provincia svolge una funzione meramente attuativa della programmazione regionale.

Alla luce di tale quadro, il TAR ha ritenuto fondato il vizio di incompetenza. La deliberazione provinciale, al di là del richiamo formale all’individuazione delle zone, conteneva la definizione di criteri localizzativi ulteriori e autonomi, in contrasto con il piano regionale, che prevede valutazioni caso per caso da compiersi in sede di rilascio dell’autorizzazione. I criteri censurati, relativi alle distanze fisse dai centri abitati, dai siti sensibili e dalle discariche preesistenti, introducevano soglie numeriche non contemplate dal piano, ampliando in via generalizzata le aree di non idoneità.

Il TAR ha altresì accolto le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando l’assenza di approfondimenti sulle effettive caratteristiche del territorio e sulla conformazione dei siti, nonché la mancata verifica circa lo stato di bonifica delle aree contaminate. Il Collegio ha infine disposto l’estromissione del Ministero dell’Ambiente, carente di legittimazione passiva, e ha annullato per illegittimità derivata la determinazione regionale di diniego del PAUR, adottata in applicazione della deliberazione provinciale annullata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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