Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per esecuzione tardiva del giudicato (TAR Puglia n. 1092 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, ancorché realizzata con ritardo ma prima della notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla pronuncia sul merito dell’azione esecutiva. L’esecuzione tardiva non preclude la declaratoria di cessazione, ma costituisce circostanza che il giudice può valutare ai fini della compensazione delle spese di lite, tenuto conto del ritardo nell’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione del beneficio economico della “carta del docente”, pari a euro 500 annui, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Essendo rimasto inadempiuto l’obbligo di esecuzione, la ricorrente notificava la sentenza in forma esecutiva, attendeva il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e documentava l’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia per mancata impugnazione.

Ritenendo l’amministrazione ancora inadempiente, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituiva con memoria formale, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha rilevato che l’amministrazione aveva comunicato l’avvenuto accredito del beneficio economico in data 17 dicembre 2025, quindi in un momento antecedente alla notifica del ricorso, avvenuta il 9 gennaio 2026. In assenza di contestazioni da parte della ricorrente, il Collegio ha ritenuto di dover dare atto di tale esito processuale, dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

La pronuncia si fonda sul principio per cui, una volta intervenuta l’esecuzione del giudicato, viene meno l’interesse della parte ricorrente a ottenere una decisione nel giudizio di ottemperanza, non residuando alcuna utilità concreta dalla prosecuzione del giudizio. La declaratoria di cessazione prescinde dalla tempestività dell’adempimento, essendo sufficiente che l’obbligo sia stato comunque soddisfatto.

Il Collegio ha tuttavia osservato come la documentazione versata in atti dall’Avvocatura dello Stato lasciasse desumere che l’accredito fosse avvenuto prima della notifica del ricorso, circostanza non confutata dalla ricorrente, facendo emergere un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire. Ciononostante, considerato che l’ottemperanza si era realizzata con ritardo rispetto ai termini normativamente previsti, il Collegio ha ritenuto equo disporre la compensazione delle spese di lite, valorizzando il comportamento complessivo dell’amministrazione.

La sentenza, conclusivamente, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese tra le parti, ordinando l’esecuzione della pronuncia da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

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