Esecuzione del giudicato e decorso del termine di centoventi giorni per l’Amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 413 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile quando l’Amministrazione non abbia eseguito la pronuncia entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, validamente effettuata al domicilio digitale dell’Amministrazione. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione debitrice consolida la prova dell’omesso adempimento e integra i presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. Accertata l’inosservanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un Commissario ad acta.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 381/2024 del 6 maggio 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire a ciascun ricorrente, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Gli interessati hanno dedotto che la decisione era rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, documentato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 27 febbraio 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rimedio esperito. Dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, non costituitasi, emerge la prova dell’inosservanza del giudicato del giudice ordinario.

La decisione si sofferma sul termine concesso alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. L’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 fissa in centoventi giorni il periodo utile per l’ottemperanza. Il Collegio accerta che tale termine è scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 28 giugno 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

Sul punto la pronuncia richiama un orientamento consolidato, citando i precedenti del TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, del TAR Umbria n. 370 del 2025, del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, del TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024 e del TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.

Accertata la sussistenza dei presupposti, il ricorso è stato accolto. È stato dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, con condanna a provvedere agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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