Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento del giudicato (TAR Puglia n. 1094 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’amministrazione, ancorché successivamente alla notifica del ricorso, abbia dimostrato di aver integralmente ottemperato al giudicato, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione. L’avvenuto adempimento, se anteriore alla notificazione del ricorso, determina un profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, mentre l’ottemperanza tardiva non preclude la compensazione delle spese di lite, in ragione della soccombenza virtuale e della peculiarità della vicenda.
Il Fatto
La controversia concerneva il mancato riconoscimento, in favore di un docente, del beneficio economico della c.d. “carta del docente”, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione alla corresponsione del beneficio e alle spese legali. A seguito del passaggio in giudicato della pronuncia, rimasta ineseguita, il ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle astreintes.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che l’amministrazione aveva comunicato l’avvenuto accredito del beneficio economico in data successiva al deposito della sentenza di merito ma anteriore alla notificazione del ricorso per l’ottemperanza, circostanza non confutata da parte ricorrente.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo l’accertamento dell’intervenuta esecuzione del giudicato determinato il venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio. L’ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non incide sulla declaratoria, atteso che l’oggetto della pretesa azionata risulta ormai soddisfatto.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che l’adempimento era avvenuto con ritardo rispetto ai tempi normativamente previsti e che sussisteva un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, essendo l’accredito avvenuto prima della notifica dell’atto introduttivo.
Nota della Redazione
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