Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell’Amministrazione (TAR Puglia n. 1082 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La produzione in giudizio, da parte dell’Amministrazione, della documentazione oggetto di istanza di accesso agli atti successivamente alla proposizione del ricorso avverso il silenzio determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione. L’Amministrazione che abbia riscontrato la richiesta ostensiva soltanto in corso di causa è tuttavia soccombente virtuale e va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il compenso spettante al difensore è liquidato ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, nella misura dimezzata, con condanna della parte soccombente alla rifusione degli oneri in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Un cittadino marocchino, titolare di regolare visto per lavoro stagionale, apprendeva ufficiosamente che il procedimento amministrativo che lo riguardava risultava in una fase di “preavviso di revoca”. A fronte del disinteresse della datrice di lavoro, il ricorrente formalizzava in data 22.12.2025 una puntuale istanza di accesso agli atti volta a ottenere tutta la documentazione relativa al procedimento.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio formatosi sull’istanza, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego e la condanna all’esibizione della documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in data 27.4.2026, la Prefettura aveva prodotto in giudizio la relazione dell’Ufficio competente unitamente alla documentazione richiesta, ivi compresi gli atti oggetto dell’istanza di accesso. Con memoria del 5.7.2026 il ricorrente aveva dichiarato la piena soddisfazione della pretesa ostensiva, chiedendo comunque l’accertamento della soccombenza virtuale dell’Amministrazione e la liquidazione del compenso al difensore.
Il TAR ha considerato che il soddisfacimento della pretesa sostanziale in corso di giudizio determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcun interesse alla decisione nel merito. Tale evenienza, tuttavia, non esclude la condanna alle spese dell’Amministrazione che abbia risposto alla richiesta di accesso soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, dovendosi di contro affermare la sua soccombenza virtuale.
Quanto alla liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio, il Collegio ha applicato i parametri del d.m. n. 55/2014 e dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti al difensore nel processo amministrativo. Il compenso è stato quantificato in euro 1.000,00 per una controversia di valore indeterminabile, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Il Ministero dell’Interno, quale parte soccombente, è stato condannato a rimborsare all’Amministrazione della giustizia amministrativa, soggetto deputato al diretto pagamento delle spese del gratuito patrocinio, gli oneri anticipati ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, in ragione dell’autonomia finanziaria di ciascuna Amministrazione dello Stato.
Nota della Redazione
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