Il pagamento del payback dispositivi medici determina improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 7406 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento, da parte dell’azienda fornitrice, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento. La norma preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa alla contestazione dei predetti oneri. Ne consegue che, ove la società ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse alla definizione del giudizio in ragione delle documentate sopravvenienze, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti adottati, a livello ministeriale e regionale, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché dell’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Con tali atti era stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e, conseguentemente, erano stati determinati e ripartiti a carico delle aziende fornitrici gli oneri di ripiano (c.d. payback), inclusa la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna che individuava gli importi asseritamente dovuti dalla società.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente documentava di avere provveduto al versamento degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 in favore delle Regioni evocate in giudizio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025. Con atto depositato in data 9 gennaio 2026, la stessa dichiarava formalmente di non avere più interesse alla definizione del giudizio in ragione delle documentate sopravvenienze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la società ricorrente aveva documentato l’avvenuto versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, ai sensi della richiamata art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025. Tale norma, come evidenziato in motivazione, prevede che l’integrale versamento della predetta quota determini l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
In ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Tribunale ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, la quale aveva formalmente manifestato, con atto depositato in data 9 gennaio 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse. Ha altresì disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, ravvisando giustificati motivi nella peculiarità delle sopravvenienze normative che hanno caratterizzato la controversia e nella definizione in rito della stessa.
Nota della Redazione
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