Concessioni demaniali marittime: improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Toscana n. 348 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente in corso di causa, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di interesse. L’improcedibilità consegue alla sopravvenuta cessazione della situazione di vantaggio che l’azione era diretta a realizzare e non richiede l’accertamento nel merito delle censure. La declaratoria opera anche quando la parte abbia nel frattempo articolato domande di annullamento e di condanna, restando queste travolte dal venir meno dell’interesse. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su beni del demanio marittimo nel territorio comunale, ha impugnato la delibera di Giunta e la successiva determinazione dirigenziale con cui l’amministrazione ha fissato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere.
Con il ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti la società ha chiesto l’accertamento della natura del rapporto concessorio e, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e rimessione alla Corte costituzionale, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto eurounitario, oltre alla condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che la parte ricorrente, con memoria depositata il 23 dicembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. La dichiarazione proveniente dalla stessa parte che ha proposto l’impugnazione assume rilievo decisivo ai fini della definizione del giudizio.
Secondo l’orientamento consolidato, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso. L’improcedibilità costituisce istituto processuale distinto dall’inammissibilità: non attiene alla carenza originaria della condizione dell’azione, ma al venir meno, in corso di causa, dell’interesse che la sorregge.
Il Collegio applica il principio agli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., dichiarando improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. La declaratoria assorbe ogni ulteriore questione, comprese le domande di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale, la cui delibazione presuppone la permanenza dell’interesse alla decisione.
La definizione in rito esclude pertanto l’esame delle censure di merito relative al rapporto concessorio, ai principi eurounitari richiamati e alla disciplina nazionale invocata dalla ricorrente. Il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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