Revisione prezzi, il diniego espresso va impugnato nel termine di decadenza (TAR Puglia n. 1081 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione prezzi, la fase anteriore al riconoscimento della spettanza del diritto è caratterizzata dalla discrezionalità dell’amministrazione nel riconoscere la spettanza del trattamento e nel verificare il ricorrere dei suoi presupposti. La decisione negativa adottata dall’amministrazione, anche laddove si collochi in una fase preliminare all’avvio del procedimento, ha natura di provvedimento autoritativo non paritetico e come tale va impugnata nel termine di decadenza. L’omessa impugnazione del diniego espresso di revisione prezzi determina il consolidamento dell’atto e comporta la carenza di interesse all’azione di nullità della clausola contrattuale che regola il meccanismo revisionale.

Il Fatto

La società ricorrente, che aveva svolto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in forza di ordinanze contingibili e urgenti e di successivi contratti, aveva richiesto la declaratoria di nullità della clausola di revisione prezzi contenuta nel contratto originario di appalto, richiamato negli atti che regolavano il servizio. La clausola ancorava l’applicazione della revisione prezzi al superamento di una soglia di inflazione che di fatto ne aveva impedito l’applicazione. A fronte della formale richiesta di revisione prezzi, l’amministrazione comunale aveva respinto l’istanza con apposita nota dirigenziale, ritenendo applicabile il criterio contrattuale. La società agiva quindi per far valere la nullità della clausola per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, invocandone la sostituzione automatica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato, dando avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della nota dirigenziale di rigetto dell’istanza di revisione prezzi. Ha quindi richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di revisione prezzi, la fase anteriore al riconoscimento del diritto è connotata dall’esercizio di discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che la decisione negativa, espressa o tacita, involge posizioni di interesse legittimo e va impugnata nel termine di decadenza.

Il Tribunale ha precisato che la natura provvedimentale del diniego non viene meno quando l’amministrazione neghi la revisione in una fase preliminare all’avvio del procedimento, potendo la verifica dei presupposti arrestarsi anche prima dell’espletamento dell’istruttoria. In tali termini si è espressa la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8690 del 2025, che richiama il precedente di cui alla sentenza n. 3827 del 2018.

Applicando tali principi al caso di specie, la nota dirigenziale aveva denegato in senso assoluto la possibilità di riconoscere la revisione prezzi in favore dell’appaltatore, avendo accertato l’insussistenza dei relativi presupposti. L’omessa impugnazione di tale statuizione autoritativa entro il termine di decadenza non consentiva alla ricorrente di reclamare utilmente il beneficio, essendosi definitivamente consolidato il provvedimento di segno contrario.

Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite trattandosi di profilo rilevato d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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