Revoca del nulla-osta al lavoro subordinato per l’assistenza familiare (TAR Puglia n. 1080 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, richiede una compiuta istruttoria che consideri tutti gli elementi rilevanti, inclusa la documentazione trasmessa dal datore di lavoro, ancorché tramite un patronato. L’Amministrazione non può fondare il provvedimento di revoca su circostanze non indicate nel provvedimento stesso, ricorrendo in giudizio a una integrazione postuma della motivazione. La cessazione della materia del contendere, determinata dal sopravvenuto rilascio del nulla-osta, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
I ricorrenti, rispettivamente datore di lavoro e lavoratrice dipendente, impugnavano il provvedimento del 30.7.2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto aveva disposto la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare, rilasciato il 5.2.2024. La revoca era stata disposta per l’assenza dell’asseverazione, ritenuta dall’Amministrazione non pervenuta nei termini, nonostante il datore di lavoro avesse trasmesso tale documento a mezzo PEC in data 17.7.2025.
Il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 598 del 22.12.2025, aveva accolto la domanda cautelare, ordinando all’Amministrazione di riesaminare la posizione dei ricorrenti. Nel corso del giudizio, parte ricorrente riferiva che l’Amministrazione aveva provveduto al rilascio del nulla-osta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, dopo aver premesso i motivi di ricorso, ha rilevato che la revoca era stata disposta nonostante l’invio dell’asseverazione a mezzo PEC, avvenuto il 17.7.2025, nel termine indicato dall’Amministrazione. Il Collegio ha sottolineato che l’Amministrazione poteva verificare l’asseverazione versata in atti dai ricorrenti, senza necessità di fare ricorso a una integrazione postuma della motivazione. In particolare, il TAR ha evidenziato che le circostanze relative all’invalidità dell’asseverazione non erano state indicate nel provvedimento di revoca, ma solo in una relazione depositata in giudizio l’11.12.2025. Tale integrazione non è consentita, in quanto viola i principi di trasparenza e di completezza della motivazione del provvedimento amministrativo.
La decisione si fonda sul principio per cui l’Amministrazione, nell’esercizio del potere di revoca, deve esplicitare in modo puntuale le ragioni che giustificano l’atto, senza poter far leva su elementi emersi solo successivamente. Il provvedimento impugnato risultava, pertanto, carente sotto il profilo motivazionale, non avendo considerato la documentazione effettivamente trasmessa dal datore di lavoro. La circostanza che l’asseverazione fosse stata inviata tramite un patronato e non direttamente dal datore di lavoro è stata ritenuta dal TAR non rilevante, in quanto l’Amministrazione era comunque in grado di verificare l’attestazione.
Il soddisfacimento della pretesa sostanziale, attestato dal rilascio del nulla-osta, ha determinato la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La particolarità della vicenda e la complessità delle questioni istruttorie hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.