Integrazione del contraddittorio e rigetto della cautela per mancata prova della residenza storica (TAR Lombardia n. 518 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito della residenza di fatto nel Comune richiesto dal bando non può essere desunto da elementi meramente indiziari, quali un rapporto di lavoro che non preveda l’alloggio presso il datore, un’ospitalità limitata a momenti non continuativi o una dichiarazione di residenza successiva al periodo rilevante. La prova deve essere circostanziata e riferita al periodo antecedente alla data prevista dalla normativa regionale di riferimento (nella specie, il Regolamento Regionale 4/2017). La domanda cautelare di sospensione è pertanto respinta quando gli elementi allegati non risultino, a un primo sommario esame, idonei a comprovare la presenza continuativa nel territorio comunale. Inoltre, in presenza di soggetti utilmente collocati in graduatoria non integralmente evocati in giudizio, il tribunale amministrativo ordina l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui l’ALER Milano, anche per conto del Comune di Milano, aveva rigettato il suo ricorso amministrativo avverso la variazione della posizione nella graduatoria per l’assegnazione di servizi abitativi pubblici, relativa alla domanda presentata in esito all’Avviso 9500 – Piano 2024, ai sensi del Regolamento Regionale 4/2017. La contestazione riguardava la perdita del punteggio connesso al requisito della residenza storica nel capoluogo lombardo, ritenuta dal ricorrente sussistente in epoca antecedente al 10 giugno 2014. Il ricorrente si doleva della mancata attribuzione del relativo punteggio e della conseguente ricollocazione in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il ricorso risultava notificato soltanto ad uno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria. Ha pertanto ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedersi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova dell’avvenuta integrazione nel successivo termine di dieci giorni dalla pubblicazione.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha valutato gli elementi allegati dal ricorrente a sostegno della residenza di fatto nel territorio comunale in epoca antecedente al giugno 2014. Quanto al contratto di lavoro come collaboratore domestico, è stato osservato che lo stesso ricorrente aveva dedotto di pernottare sovente presso l’abitazione del datore di lavoro, circostanza questa che induce a ritenere che il rapporto non prevedesse l’alloggio stabile presso quest’ultimo. L’ospitalità presso l’abitazione del fratello è risultata limitata ai momenti in cui il ricorrente era “libero”, senza quindi assumere carattere di continuità.
La dichiarazione di residenza fittizia presso un ente assistenziale è stata ritenuta irrilevante in quanto successiva al periodo di interesse. Infine, la certificazione del Centro per l’Impiego attestante l’iscrizione dal 2009 non è apparsa sufficiente a dimostrare la presenza continuativa nel territorio comunale, non essendo tale iscrizione di per sé probatoria di una dimora abituale e stabile nel Comune.
Alla luce di tali considerazioni, gli elementi allegati non sono apparsi, a un primo sommario esame, idonei a comprovare il requisito richiesto. Il Tribunale ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase, e ha disposto l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione, con comunicazione alle parti a cura della Segreteria.
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Nota della Redazione
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