Documenti invalidi nella verifica di anomalia e sconto promesso: il TAR rimette la decisione all’istruttoria (TAR Puglia n. 719 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che dispone un rinvio della camera di consiglio per consentire approfondimenti istruttori non decide il merito della controversia, ma è funzionale all’accertamento dei presupposti di fatto necessari per la decisione. Quando la parte ricorrente deduce che l’aggiudicazione sia stata disposta in virtù di documenti radicalmente invalidi prodotti in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, e tale invalidità derivi dalla promessa di uno sconto poi modificata da un patto aggiuntivo apposto al documento originario, il giudice amministrativo, in presenza di profili di fatto non chiariti, deve consentire alle parti di interloquire e di formulare richieste istruttorie, ivi comprese istanze di ammissione della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 63, comma 3, cod. proc. amm. La completezza dell’istruttoria costituisce presupposto indefettibile per la corretta valutazione della legittimità dell’aggiudicazione e dell’eventuale esclusione dell’offerente.
Il Fatto
Una società, seconda classificata nella gara per l’affidamento del servizio di vitto degli internati e detenuti ristretti negli istituti penitenziari di Puglia e Basilicata (Lotto 1), ha impugnato il decreto di aggiudicazione adottato dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria a favore dell’impresa controinteressata. La ricorrente ha dedotto che l’aggiudicazione sarebbe stata disposta anche in virtù della produzione di documenti radicalmente invalidi, depositati dalla controinteressata in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
L’invalidità deriverebbe, in tesi, dalla promessa di praticare uno sconto vantaggioso nell’acquisto di alcuni generi alimentari, promessa successivamente “posta nel nulla” dagli stessi interessati all’accordo mediante un patto aggiuntivo apposto al medesimo documento originario. La società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di gara, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato, anche ai fini del subentro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Seconda, ha rilevato che, allo stato degli atti, permangono profili di fatto non completamente chiariti in ordine alla veridicità dei documenti prodotti dalla controinteressata in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta. La questione centrale riguarda la validità di tali documenti, che la ricorrente assume essere affetti da invalidità radicale in ragione del patto aggiuntivo che avrebbe neutralizzato la promessa di sconto ivi contenuta.
Il giudice ha evidenziato la sussistenza di una lacuna istruttoria, che impedisce una compiuta valutazione delle censure sollevate. In tale contesto, ha ritenuto opportuno consentire alle parti di interloquire sul punto e di formulare eventuali richieste istruttorie ritenute pertinenti e rilevanti ai fini della decisione, con espressa menzione della possibilità di presentare istanze di ammissione della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 63, comma 3, cod. proc. amm.
L’ordinanza assume pertanto valenza prettamente istruttoria: il Collegio, senza pronunciarsi nel merito delle censure, ha disposto il rinvio alla camera di consiglio del 21 luglio 2026, assegnando alle parti termine fino al 10 luglio 2026 per il deposito di istanze istruttorie. La decisione risponde all’esigenza di garantire un contraddittorio pieno ed effettivo e di acquisire tutti gli elementi necessari per valutare, in particolare, se il documento contenente la promessa di sconto e il successivo patto aggiuntivo debbano considerarsi elementi idonei a inficiare l’esito della verifica di anomalia e, conseguentemente, la legittimità dell’aggiudicazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.