Verificazione endoprocessuale e sollecito al verificatore inerte (TAR Puglia n. 1074 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria, rilasciata ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017, è un provvedimento distinto e consequenziale rispetto alla verifica di compatibilità e non costituisce un titolo abilitativo edilizio. L’ordinanza che dispone una verificazione endoprocessuale ex art. 66 c.p.a. non è suscettibile di revoca o modifica per la sola mancata impugnazione di tale atto successivo, che non incide sull’interesse alla decisione della controversia originaria. Nell’esercizio dei poteri istruttori, il giudice amministrativo può sollecitare il verificatore inadempiente assegnando un ulteriore termine per l’evasione dell’incarico e rinviando la trattazione di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della nefrologia, ha impugnato la determina dirigenziale della Regione Puglia che, in esito a una valutazione comparativa, ha rilasciato parere favorevole di compatibilità per la realizzazione di un centro dialisi a favore della società controinteressata. Con ricorso incidentale, la società controinteressata ha a sua volta contestato la valutazione del progetto presentato dalla ricorrente principale. Nel corso del giudizio, il tribunale ha disposto una verificazione tecnica per accertare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi, nominando un verificatore che tuttavia non ha depositato la relazione nei termini.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, con ordinanza collegiale, ha preliminarmente escluso la manifesta improcedibilità del ricorso principale. La società ricorrente non aveva impugnato l’autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune nelle more del giudizio, ma tale atto — come emerge dalla sua stessa formulazione — ha natura diversa dal permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio. Si tratta, invece, di un provvedimento consequenziale alla concessa verifica di compatibilità, che fa salve le ulteriori autorizzazioni, titoli e nulla-osta in materia urbanistica, edilizia e ambientale. Non sussistendo i presupposti per la revoca o la modifica dell’ordinanza che ha disposto la verificazione, la Sezione ha provveduto alla nomina del verificatore.
Il verificatore, individuato nel dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Lecce, non ha tuttavia provveduto al deposito della relazione nei termini assegnati con la precedente ordinanza n. 365 dell’11 marzo 2026. Il collegio, ritenuta la necessità di tale relazione ai fini della decisione della controversia, ha disposto un sollecito al verificatore, assegnando un ulteriore termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza per l’evasione dell’incarico, secondo le modalità già fissate.
La causa non è stata quindi trattenuta in decisione, ma rinviata per il prosieguo della trattazione di merito all’udienza pubblica del 9 marzo 2027. Il provvedimento si inserisce nella fase istruttoria del giudizio, confermando il potere del giudice amministrativo di mantenere il controllo sulla completezza dell’istruttoria e di sollecitare l’adempimento degli ausiliari nominati, senza che il ritardo del verificatore determini la definizione anticipata del giudizio.
Nota della Redazione
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