Liquidazione del compenso del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia, sez. III, n. 1072/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il compenso del commissario ad acta è liquidato dal giudice dell’ottemperanza con ordinanza collegiale, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. 30.05.2002. La liquidazione è operata in considerazione della complessità dell’attività effettivamente svolta e del risultato conseguito, vale a dire l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze di merito. Il compenso liquidato è posto interamente a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente, che è tenuta a corrisponderlo anche in solido con l’organo straordinario di liquidazione eventualmente coinvolto. La pronuncia di liquidazione presuppone la verifica dell’avvenuto adempimento dell’incarico, documentato dalla relazione finale del commissario.
Il Fatto
Con sentenza del TAR Puglia – Lecce, sezione III, n. 24/2024, il Tribunale ha accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze n. 1319/2021 e n. 687/2023. L’amministrazione comunale era rimasta inadempiente nel termine assegnato, sicché i ricorrenti hanno proposto un incidente di esecuzione. Con successiva sentenza n. 1410/2024, il Tribunale ha nominato un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Lecce o suo delegato, incaricato di provvedere in luogo dell’ente inadempiente.
Il commissario, nella persona del dott. Vincenzo Calignano, ha depositato una relazione con la quale ha riferito di aver dato esecuzione alle sentenze, adottando gli atti necessari, tra cui la deliberazione di acquisizione sanante dei terreni e la quantificazione dei risarcimenti dovuti. Ha quindi chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’avvenuto adempimento dell’incarico commissariale, sulla base della relazione depositata e dei documenti in atti, che dimostrano l’esecuzione delle sentenze n. 24/2024 e n. 1410/2024. Ha quindi ritenuto di procedere alla liquidazione del compenso, ravvisando la sussistenza dei presupposti di legge.
Nella determinazione dell’importo, il Collegio ha considerato la complessità dell’attività svolta, evidenziata dal commissario con riferimento alla definizione di una situazione particolarmente intricata, caratterizzata dal lungo tempo trascorso dall’occupazione dei terreni (circa 47 anni) e dalla necessità di numerosi accessi presso gli uffici comunali per l’esame degli atti e il confronto con gli uffici stessi.
In applicazione della tariffa di cui al D.M. 30.05.2002 e al D.P.R. n. 115/2002, il Tribunale ha liquidato il compenso complessivo in € 3.000,00, oltre al contributo previdenziale e agli accessori di legge ove dovuti. La somma è stata posta a carico dell’amministrazione comunale, in considerazione della sua inadempienza che ha reso necessaria la nomina del commissario.
Il Collegio ha infine ordinato al Comune e alla Commissione Straordinaria di Liquidazione di corrispondere la somma liquidata, in solido tra loro, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al commissario.
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Nota della Redazione
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