Le comunità a bassa intensità assistenziale per dipendenze sono residenza (TAR Lombardia n. 3225 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le unità d’offerta residenziali a bassa intensità assistenziale per persone con dipendenze, realizzate in appartamenti con capacità ricettiva non superiore a otto posti che rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, non comportano un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante dell’immobile. Tali attività, in cui l’elemento sanitario-assistenziale non risulta prevalente, si configurano come forme di convivenza assistita riconducibili alla funzione residenziale ordinaria, legittimamente insediabili in edifici con destinazione abitativa. Esse non determinano un incremento del carico urbanistico rispetto al normale uso residenziale. Il Comune non ha titolo per inibire l’efficacia di una SCIA priva di rilievo urbanistico-edilizio e rivolta all’ente competente per materia.
Il Fatto
Una fondazione, ente del terzo settore, ha avviato in un immobile con destinazione residenziale un centro a bassa intensità assistenziale per persone con dipendenze, presentando all’Agenzia di tutela della salute una segnalazione certificata di inizio attività, inviata per conoscenza anche al Comune. L’ente locale ha però adottato un provvedimento di divieto immediato di prosecuzione dell’attività, ritenendo che questa configurasse una destinazione d’uso di natura sociosanitaria non ammessa dallo strumento urbanistico, con obbligo di ripristino della destinazione conforme al piano di governo del territorio.
La fondazione ha impugnato il provvedimento deducendo, con il primo motivo, che l’attività non comporta un mutamento di destinazione d’uso dell’unità immobiliare, sostanziandosi in un normale utilizzo residenziale di un numero limitato di ospiti; con il secondo, l’incompetenza del Comune ad inibire l’efficacia di una segnalazione priva di connotati urbanistico-edilizi e rivolta all’ente sanitario competente in via esclusiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto respinto l’eccezione di tardività della memoria depositata dalla ricorrente, richiamando il principio per cui il sabato è equiparato ai giorni festivi solo per i termini che si calcolano in avanti e non per quelli a ritroso: il termine di due giorni liberi prima dell’udienza, scadendo di sabato, non andava anticipato al venerdì, rendendo tempestivo il deposito. Ha altresì escluso l’inammissibilità del nuovo motivo, trattandosi di mero sviluppo di una censura già presente nel ricorso.
Nel merito, la sentenza ha accolto entrambi i motivi. La disciplina regionale, sia nella delibera del 2003 sia in quella attualmente vigente del 2015, richiede per le unità d’offerta a bassa intensità assistenziale il rispetto dei requisiti previsti per le civili abitazioni, con capacità ricettiva non superiore a otto posti; analogamente dispone la delibera del 2026. Tali indicazioni costituiscono un chiaro indice della compatibilità dell’attività con la destinazione residenziale, essendo l’elemento sanitario-assistenziale limitato e non prevalente.
La natura dell’attività, prevalentemente educativa e socio-riabilitativa, confermata dalla relazione del responsabile della struttura, non determina un incremento del carico urbanistico rispetto al normale uso abitativo: il numero di ospiti è contenuto e non vi è afflusso sistematico di utenti o personale sanitario. La Corte ha quindi richiamato i precedenti giurisprudenziali sulle strutture di co-housing e sulle comunità alloggio, riconducendo l’attività alla destinazione residenziale e qualificandola come forma di convivenza assistita in edifici per civili abitazioni.
Ne consegue che il Comune ha erroneamente qualificato l’attività come autonoma destinazione socio-sanitaria urbanisticamente rilevante e non aveva titolo per inibire l’efficacia della segnalazione certificata di inizio attività, rivolta all’ente sanitario competente. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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