Ottemperanza per provvedimenti del giudice ordinario in materia di immigrazione: difetto di interesse sopravvenuto e inammissibilità (TAR Puglia n. 393 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di protezione internazionale, la manifestazione di volontà espressa in forma sintetica all’ufficio di polizia di frontiera non costituisce una valida domanda, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3-bis, d.lgs. n. 25/2008, qualora lo straniero non si presenti personalmente presso l’ufficio di polizia territorialmente competente per la formalizzazione della domanda e la verifica dell’identità. Tale inerzia determina la mancata instaurazione del procedimento amministrativo, rendendo improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm., trattandosi di provvedimenti emanati dal giudice ordinario con procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c. La domanda di gratuito patrocinio è, conseguentemente, inammissibile per manifesta infondatezza della pretesa azionata, ai sensi dell’art. 112 d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La parte ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, un provvedimento favorevole emanato con procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c., con il quale era stato ordinato all’Amministrazione di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Nonostante l’esito favorevole del giudizio civile, l’Amministrazione aveva rappresentato che lo straniero non si era mai presentato presso il competente ufficio di Polizia, neppure successivamente all’emanazione del provvedimento giudiziale. Avverso l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia. Nelle more del giudizio, a seguito di rinvio, la difesa del ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione rilasciato l’attestazione di formalizzazione della presentazione della domanda.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 6, commi 1 e 3-bis, d.lgs. n. 25/2008 impone allo straniero l’onere di presentarsi personalmente presso l’ufficio di polizia territorialmente competente per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e la verifica dell’identità dichiarata, mediante rilievi fotodattiloscopici. La sola manifestazione di volontà espressa all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale, pertanto, non è sufficiente ad instaurare il procedimento, il quale non può dirsi avviato in assenza della presentazione personale dell’interessato.

La Sezione ha quindi chiarito che, in consimili fattispecie, il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è inammissibile con riguardo ai provvedimenti del giudice ordinario emanati con procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c., in ragione delle disposizioni di cui all’art. 669-duodecies c.p.c., che devolvono alla competenza del giudice civile l’ottemperanza a tali provvedimenti. Il Collegio ha poi rilevato che, avendo la parte ricorrente dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito del rilascio dell’attestazione di formalizzazione della domanda, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm.

Con specifico riferimento alla domanda di gratuito patrocinio, il TAR ha ritenuto la stessa inammissibile per manifesta infondatezza dell’impugnativa, ai sensi dell’art. 112 d.P.R. n. 115/2002. La declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione al beneficio consegue, da un lato, alla natura palesemente destituita di fondamento della pretesa azionata e, dall’altro, alla mancata produzione di tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di ammissione, previsti dagli artt. 76, 78, 79, 80 e 81 del medesimo d.P.R. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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