Accesso civico ai documenti previdenziali e obbligo istruttorio del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1052 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti previdenziali, l’ente previdenziale, a fronte della richiesta di ostensione dell’estratto contributivo analitico, non può limitarsi a produrre il modello TE08 di ricalcolo della pensione senza allegare il documento di sintesi delle retribuzioni utili utilizzate per il nuovo calcolo. Qualora il ricalcolo dipenda da una revisione delle retribuzioni considerate, sussiste l’obbligo di esibire il relativo documento di sintesi, analogo a quello elaborato in sede di liquidazione originaria. Il giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, può disporre un incombente finalizzato a chiarire se la variazione dei dati di calcolo derivi da elementi diversi rispetto a quelli già ostesi, ovvero da una modifica delle basi retributive, riservandosi di valutare la fondatezza della pretesa ostensiva all’esito della chiarificazione richiesta.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione, chiedeva all’INPS l’accesso all’estratto contributivo analitico e alla certificazione di tutte le retribuzioni effettive e figurative utilizzate per il calcolo della pensione in pagamento, nonché dei relativi coefficienti di rivalutazione. L’ente previdenziale resisteva in giudizio, sostenendo l’insussistenza di ulteriori documenti agli atti dell’ufficio competente. Nel corso del giudizio, l’INPS depositava il modello TE08 relativo alla liquidazione iniziale della pensione del 2002, con il documento di sintesi delle retribuzioni, e un secondo modello TE08 del 2010 recante il ricalcolo della quota di pensione, senza però allegare il corrispondente documento di sintesi aggiornato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo rileva che il ricalcolo della pensione effettuato nel 2010 risulta giustificato dalla “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria”, ma che l’INPS non ha prodotto un nuovo documento di sintesi delle retribuzioni prese in considerazione per il calcolo. Il Collegio osserva che tale carenza documentale impedisce di valutare compiutamente la fondatezza della pretesa ostensiva della ricorrente, la quale mira a verificare la correttezza dei dati retributivi e dei coefficienti applicati.
L’ordinanza chiarisce che l’esito del giudizio dipende da un’alternativa: se il ricalcolo del 2010 sia avvenuto sulla base del medesimo documento di sintesi utilizzato nel 2002, con conseguente immutazione dei dati retributivi, ovvero se la revisione abbia inciso sulle retribuzioni utili, rendendo ingiustificato il rifiuto di ostensione del nuovo documento di sintesi. In questa seconda ipotesi, l’ente previdenziale sarebbe tenuto a esibire l’atto analogo a quello elaborato in sede istruttoria nel 2002.
Alla luce di tale alternativa, il Tribunale ritiene necessario disporre un incombente istruttorio, ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., ordinando all’INPS di depositare una nota di chiarimenti, con la documentazione occorrente, nel termine di sessanta giorni. Il Collegio fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 28 ottobre 2026, riservandosi ogni determinazione sulle spese e sulla fondatezza della domanda all’esito dell’adempimento istruttorio disposto.
Nota della Redazione
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