Dissenso al trasferimento ex art. 42-bis t.u. 151/2001 non motivato su esigenze eccezionali (TAR Puglia n. 378 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento temporaneo del genitore con figli minori fino a tre anni, ai sensi dell’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, il dissenso dell’amministrazione alla richiesta di assegnazione a sede ubicata nella stessa provincia o regione dell’altro genitore, dopo la novella di cui all’art. 14, comma 7, legge n. 124/2015, deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. La mera indisponibilità di posti “nel ruolo e nella specializzazione” del richiedente non integra di per sé un’ipotesi di dissenso legittimo, dovendo l’amministrazione verificare la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nella sede di destinazione e motivare adeguatamente l’eccezionalità dell’eventuale diniego.

Il Fatto

Un Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza, in servizio presso un Comando Provinciale, chiedeva il trasferimento temporaneo, per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, verso sedi dislocate in Campania, al fine di ricongiungersi alla moglie, ivi stabilmente occupata, e alla figlia di pochi mesi. L’amministrazione respingeva l’istanza, rappresentando l’assenza di posizioni disponibili nel ruolo e nella specializzazione del militare presso le sedi richieste, ove si registravano “esorbitanti esuberi di personale”. Il provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR Puglia, che era chiamato a pronunciarsi anche sull’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando come l’originaria formulazione dell’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. n. 151/2001 richiedesse la mera motivazione dell’eventuale dissenso, laddove la novella di cui all’art. 14, comma 7, legge n. 124/2015 ha introdotto il più stringente requisito per cui il dissenso deve essere “motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”.

Il Giudice amministrativo ha quindi richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato (ordd. nn. 4391 e 4392 del 2024), per cui tale modifica è finalizzata a rendere più agevole il conseguimento del beneficio; ne deriva che l’eccezionalità del dissenso necessita di un’adeguata e specifica motivazione, non potendo risolversi in un generico riferimento a criteri organizzativi interni.

Applicando tali coordinate al caso di specie, il TAR ha rilevato il duplice deficit motivazionale del provvedimento impugnato: da un lato, il diniego si fondava esclusivamente sulla mancanza di posti nel “ruolo e specializzazione” del ricorrente, senza compiere la verifica richiesta dalla norma, ossia la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; dall’altro, l’amministrazione non aveva considerato che analogo esubero di personale sussisteva anche nella sede di provenienza, circostanza che avrebbe dovuto essere ponderata nel contemperamento degli interessi in gioco.

Il Collegio ha infine ritenuto integrato il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, ravvisandolo nelle esigenze del ricorrente di prestare assistenza alla figlia minore, e ha accolto la domanda cautelare “ai fini del celere riesame”, disponendo la compensazione delle spese e fissando l’udienza pubblica di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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