Incombenti istruttori documentali sulla proroga della collocazione alloggiativa nei giudizi cautelari sugli alloggi SAT (TAR Lombardia n. 2245 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avente ad oggetto la domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori (S.A.T.), il Giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori documentali quando la decisione sulla sospensione del provvedimento impugnato richieda di verificare circostanze di fatto che incidono sull’attualità del pericolo di danno grave e irreparabile. L’amministrazione resistente è onerata di acquisire il formale riscontro della struttura di accoglienza sulla possibilità di proroga della collocazione alloggiativa e sulla durata massima della stessa, al fine di consentire al collegio di valutare compiutamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In tali ipotesi, il giudizio cautelare viene rinviato a nuova camera di consiglio per il prosieguo della fase cautelare.
Il Fatto
La ricorrente, ospitata unitamente alla figlia minore presso la “Casa dell’accoglienza”, impugnava il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva rigettato la sua domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori (S.A.T.), ai sensi dell’art. 23, comma 13, della L.R. n. 16/2016 e della DGR 6101/2022. La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento e la sospensione cautelare dei suoi effetti, deducendo la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda e l’attualità del pregiudizio derivante dal diniego.
Nelle more del giudizio cautelare, la ricorrente depositava una nota della dirigente della struttura di accoglienza che la ospitava, dalla quale emergeva che la sua dimissione era prevista per una data prossima. Tale circostanza assumeva rilievo ai fini della valutazione dell’attualità e della concretezza del danno lamentato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, rilevato il contenuto della nota depositata, ha ritenuto necessario acquisire documentati chiarimenti in ordine alla possibilità di proroga della collocazione alloggiativa della ricorrente presso la struttura di accoglienza e all’eventuale durata massima della stessa. La verifica di tali elementi è stata considerata indispensabile per valutare compiutamente la sussistenza dei presupposti della misura cautelare richiesta.
Il Collegio ha quindi onerato l’amministrazione comunale di acquisire un formale riscontro dalla struttura di accoglienza e di fornire ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini del decidere. Tale incombente istruttorio è stato disposto al fine di accertare se la ricorrente, una volta intervenuta la dimissione dalla struttura, si trovi nella condizione di dover fronteggiare un pregiudizio imminente e irreparabile in assenza della sospensione del provvedimento impugnato.
La decisione si fonda sulla necessità di garantire la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria nella fase cautelare, evitando che la pronuncia sulla domanda di sospensione intervenga senza la piena conoscenza degli elementi fattuali rilevanti. Il rinvio a nuova camera di consiglio consente alle parti di integrare le proprie difese alla luce degli esiti dell’approfondimento istruttorio.
Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per adempiere agli incombenti, rinviando il prosieguo della fase cautelare alla camera di consiglio del 17.06.2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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