Illegittimo il ricorso contro l’avviso di avvio del procedimento espropriativo: natura endoprocedimentale e carenza di interesse (TAR Basilicata n. 118 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 ha natura endoprocedimentale, essendo meramente funzionale alla partecipazione degli interessati al procedimento, e pertanto è inammissibile il ricorso avverso tale atto per carenza di un concreto ed attuale interesse. L’Amministrazione non è tenuta a motivare specificamente ciascun apporto partecipativo presentato dagli interessati, né la mancata confutazione analitica dei singoli contributi assume rilievo invalidante, potendo trovare applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Le valutazioni tecniche circa la compatibilità elettromagnetica di un impianto, se fondate su una metodologia specialistica e non inficiate da elementi sintomatici di irragionevolezza o travisamento, non sono sindacabili in sede giurisdizionale. La regola della prevalenza dell’interesse alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili opera salvo prove evidenti di effetti negativi significativi su ambiente e settore agricolo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola in Melfi, impugnava l’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, contestando l’eccessiva vicinanza dell’opera ai propri terreni e il rischio di interferenze elettromagnetiche. Con motivi aggiunti, estendeva l’impugnazione alla delibera di Giunta regionale recante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, lamentando la mancata considerazione delle osservazioni presentate e carenze istruttorie.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, accogliendo l’eccezione della società controinteressata. L’avviso di avvio del procedimento espropriativo è stato qualificato come atto privo di portata lesiva immediata, in quanto funzionale esclusivamente a consentire la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento. La Corte ha richiamato un conforme precedente sulla identica fattispecie (T.A.R. Basilicata, sez. I, n. 584 del 2025).
Quanto ai motivi aggiunti, la Corte li ha respinti nel merito, assorbendo le eccezioni di rito. In relazione alla dedotta mancata considerazione delle osservazioni ex art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, ha richiamato il principio per cui l’Amministrazione non è tenuta a una confutazione analitica di ciascun apporto partecipativo, citando Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4004 del 2018. Ha inoltre valorizzato la circostanza che il profilo delle interferenze elettromagnetiche era stato positivamente vagliato nel rapporto istruttorio del P.A.U.R., con conseguente ravvisabilità della sostanziale legittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
In merito alle contestazioni sulle interferenze elettromagnetiche, la Corte ha rilevato che la documentazione progettuale aveva fedelmente localizzato l’azienda del ricorrente, e che le misurazioni effettuate avevano dato esiti positivi, con un punto di misura posto proprio al confine con la sua proprietà. Le valutazioni tecniche assunte dall’Amministrazione, basate su una metodologia specialistica, sono state ritenute non inficiate dalle contestazioni ricorsuali, essenzialmente generiche e apodittiche, e quindi insindacabili in quanto espressione di discrezionalità tecnica.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 2, comma 2 e 3 del d.lgs. n. 190/2024, la Corte ha escluso sia l’esistenza di evidenze circa la potenziale incidenza del progetto sulle misure di sostegno agricolo, sia la sussistenza di “prove evidenti” di effetti negativi richieste dalla norma per derogare alla regola di prevalenza dell’interesse alla realizzazione delle F.E.R. La domanda risarcitoria è stata conseguentemente rigettata.
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Nota della Redazione
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