Preavviso di rigetto: omissione non viziante per atti vincolati (TAR Puglia n. 970 del 01.07.2026)

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Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo, l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non comporta l’annullabilità del provvedimento quando questo abbia natura vincolata e il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; la deroga introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. e), d.l. n. 76/2020 riguarda infatti i soli provvedimenti discrezionali. Il nuovo art. 10-bis, ponendo un limite sostanziale al potere amministrativo, si applica soltanto ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore, essendo rilevante il tempo di presentazione dell’istanza e non l’avvio del riesame dipendente da un precedente annullamento. Il parere dell’ente parco costituisce mera presa d’atto che non innova i precedenti pareri favorevoli, ferma restando la competenza comunale nella qualificazione dell’intervento sotto il profilo edilizio.

Il Fatto

Le ricorrenti impugnavano la nota con cui il Comune aveva denegato il permesso di costruire per il recupero di un immobile sito all’interno del Parco Naturale Regionale. Il precedente diniego era stato annullato dal TAR con sentenza del 2020, che aveva qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001.

In sede di riedizione del potere, il Comune comunicava il preavviso di rigetto e, successivamente, adottava il diniego definitivo, ritenendo l’intervento non ammissibile in quanto la l.r. Puglia n. 30/2006 consente, fino all’approvazione del Piano del Parco, soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, rigettando in primo luogo la censura fondata sul principio dell’one shot di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990. La norma, come modificata dal d.l. n. 76/2020, si applica soltanto ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore, con la conseguenza che il Comune, nel 2021, ben poteva rinnovare il diniego in forza di una motivazione diversa da quella del provvedimento del 2015.

Quanto all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto alla sola ricorrente, il Collegio ha escluso ogni rilevanza viziante, trattandosi di statuizione di rigetto vincolata in ogni sua parte dalla presupposta norma di legge. L’omissione del preavviso non comporta annullabilità quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Il TAR ha inoltre precisato che la nota dell’Ente Parco costituiva una mera presa d’atto della sentenza, che non modificava i precedenti pareri favorevoli del 2015, lasciando al Comune il compito di qualificare l’intervento sotto il profilo edilizio e di trarre le conseguenze in ordine ai divieti imposti dalla norma regionale.

Infine, è stata esclusa la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 9, comma 1, l.r. n. 30/2006, trattandosi non di sollecitazione all’adozione di un parere procedimentale, ma di una richiesta di riesame di un parere già espresso e non sostanzialmente modificato. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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