Legittimo il progetto della tangenziale che modifica il raccordo ferroviario del terminal (TAR Emilia-Romagna n. 29 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni progettuali relative alla modifica del tracciato di una linea ferroviaria interferita da un’opera pubblica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo solo per illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza manifeste o travisamento dei fatti. Il conduttore di un’area non direttamente incisa da provvedimenti ablativi non è titolare di un diritto partecipativo al procedimento espropriativo e non è destinatario necessario della comunicazione di avvio. La mera prospettazione di un pregiudizio economico derivante dalla temporanea sospensione dell’attività, peraltro quantificabile solo al termine dei lavori e suscettibile di ristoro monetario, non fonda l’illegittimità delle determinazioni di approvazione del progetto. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo quando l’atto, pur incidendo su un bene di demanio idrico, non disciplina le modalità di utilizzazione delle acque.
Il Fatto
Con delibera CIPE del 22 luglio 2010 è stato approvato il progetto definitivo del raccordo autostradale Campogalliano-Sassuolo, comprensivo della variante alla S.S. 9 Via Emilia, c.d. Tangenziale di Rubiera. La società concessionaria, subentrata all’A.T.I. aggiudicataria, ha elaborato il progetto definitivo della variante e ha avviato il procedimento di verifica di conformità urbanistica. All’esito della Conferenza di servizi, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha comunicato la conclusione positiva con decreto prot. n. 3107 del 16 febbraio 2022, apponendo il vincolo preordinato all’esproprio.
Il progetto prevede la modifica del binario ferroviario che serve il terminal intermodale gestito dalla ricorrente, conduttrice dell’area. Quest’ultima ha impugnato il decreto, la nota di comunicazione della concessionaria e gli atti di progetto, con due successivi ricorsi per motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento del danno. Si sono costituite le amministrazioni e le concessionarie, eccependo l’inammissibilità e il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da ANAS. La controversia non attiene alle modalità di utilizzazione del demanio idrico, ma al progetto definitivo dell’opera pubblica e, in particolare, alla parte che prevede la realizzazione di un nuovo binario in sostituzione di quello esistente. Restano estranei alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti incidenti sul regime delle acque.
È accolto, invece, il difetto di legittimazione passiva della mandataria del raggruppamento, poiché la società di progetto è subentrata all’A.T.I. aggiudicataria ed è la sola concessionaria che ha presentato il progetto. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle altre eccezioni pregiudiziali per l’infondatezza nel merito.
Sul merito, il Tribunale osserva che la ricorrente, in quanto mera conduttrice di aree non direttamente incise da procedure ablatorie, non era destinataria necessaria della comunicazione di avvio. La partecipazione procedimentale è stata comunque garantita: accesso agli atti, osservazioni, puntuale replica della concessionaria e sopralluogo congiunto. Non ricorre alcuna violazione del D.P.R. n. 327/2001, non venendo in rilievo provvedimenti di esproprio o di occupazione di beni della ricorrente.
Le scelte progettuali sulla linea ferroviaria sono espressione di discrezionalità tecnica e non risultano manifestamente illogiche. La concessionaria ha documentato l’immodificabilità del progetto, l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo e l’assenza di soluzioni alternative meno impattanti. Il cronoprogramma indica i tempi delle lavorazioni, con l’impegno a concentrarle e a ridurre al minimo il disservizio.
Quanto al preteso danno da interruzione dell’attività, si tratta di conseguenza potenzialmente derivante dai lavori, suscettibile di ristoro monetario e quantificabile solo al termine dell’esecuzione. La sua mera prospettazione non fonda l’illegittimità del progetto. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono rigettati, con estromissione della mandataria e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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