Il precedente giurisprudenziale non può fondare un diniego senza valutazione in concreto del progetto (TAR Puglia n. 26 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego del permesso di costruire non può essere motivato esclusivamente mediante il richiamo per relationem a precedenti giurisprudenziali che abbiano accertato l’incompatibilità urbanistica di un progetto differente, localizzato in area con diversa classificazione, poiché il giudicato amministrativo non spiega effetti preclusivi nei confronti di soggetti estranei al giudizio e l’amministrazione è comunque tenuta a valutare in concreto la conformità dell’istanza alle previsioni dello strumento urbanistico. La motivazione per relationem è legittima ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990 quando l’organo procedente recepisca le conclusioni di un parere tecnico reso da altro ufficio della stessa amministrazione, senza che ciò determini un vizio di competenza, ove l’atto sia adottato dall’organo titolare della funzione.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune di Melissano un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una media struttura di vendita del settore alimentare e non, in area classificata come “Contesto urbano in fase di attuazione – CU5” e disciplinata dal Piano Particolareggiato “zona Cardilla”. A seguito del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e delle osservazioni procedimentali della ricorrente, il Comune rigettava l’istanza con provvedimento del 12 luglio 2024, motivato mediante richiamo al parere del Settore Tecnico che riteneva ostativa la portata dei principi fissati dalla sentenza del TAR n. 607/2016, confermata dal Consiglio di Stato n. 854/2023.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la fattispecie non era sovrapponibile a quella dei precedenti richiamati dall’amministrazione. Le sentenze n. 607/2016 e n. 854/2023 riguardavano un progetto di opificio commerciale localizzato in area S3, mentre l’istanza della ricorrente concerneva una media struttura di vendita in area S1, per la quale le disposizioni del Piano Particolareggiato ammettono espressamente le “attrezzature destinate ad attività commerciali”, ivi incluse le “attività distributive di base”. Il Collegio ha quindi escluso che il progetto presentato ponesse un contrasto evidente e immediato con le previsioni del Piano.
La sentenza ha affermato che il Comune non poteva limitarsi al mero richiamo dei precedenti giurisprudenziali, ma avrebbe dovuto procedere a una valutazione in concreto del progetto e della sua conformità alle previsioni urbanistiche, non essendo stati rappresentati elementi per ritenere in astratto che la realizzazione dell’intervento avrebbe compromesso la destinazione residenziale del comparto. Il giudicato amministrativo, inoltre, non spiega effetti nei confronti di chi non fu parte del giudizio.
Il secondo motivo, concernente il dedotto vizio di competenza del SUAP per aver recepito il parere del Settore Tecnico, è stato invece dichiarato infondato. Il TAR ha chiarito che la circostanza che un organo si sia avvalso delle conclusioni di un parere reso da altro ufficio comunale non integra un vizio di competenza, trattandosi di una motivazione per relationem espressamente ammessa dall’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990, purché l’atto sia adottato dall’organo titolare della funzione, che ne abbia fatto proprio il contenuto.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento di diniego e salvezza del potere-dovere dell’amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce dei principi enunciati. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.