Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sui decreti D.A.SPO. (TAR Puglia n. 952 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente affermi, con memoria, di non avere più interesse alla decisione. La mancata opposizione dell’amministrazione resistente alla richiesta di declaratoria di improcedibilità, corredata dalla domanda di compensazione delle spese, costituisce elemento idoneo a fondare la decisione e la sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano altrettanti decreti emessi dal Questore di Lecce in data 10.08.2021, notificati il successivo 17.08.2021, con cui era stato loro ordinato il divieto di accesso agli stadi e l’obbligo di presentazione presso il Comando Stazione dei Carabinieri per la durata di anni cinque, tre e due rispettivamente. I provvedimenti erano stati adottati ai sensi della normativa in materia di prevenzione della violenza sportiva.

Con memoria depositata in data 24.5.2026, i ricorrenti dichiaravano il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite. L’amministrazione resistente non manifestava opposizione alla richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente aveva espressamente dichiarato, con la memoria del 24.5.2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione, secondo il consolidato orientamento, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non residuando alcuna utilità dalla decisione di merito.

L’amministrazione resistente non ha opposto obiezioni alla richiesta di declaratoria di improcedibilità formulata dai ricorrenti. Il Tribunale ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di improcedibilità, non essendovi contestazione tra le parti sulla cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ha considerato che la mancata opposizione dell’amministrazione alla richiesta di compensazione integra un giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese e delle competenze di lite tra le parti.

La pronuncia si fonda sull’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese, senza esame nel merito delle censure dedotte avverso i provvedimenti D.A.SPO. impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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