Rinuncia al ricorso tardiva e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 1069 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso notificata alle altre parti oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza, previsto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., non determina automaticamente l’estinzione del giudizio. Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. In presenza di una dichiarazione di rinuncia dal tenore chiaro, con cui la parte chiede una declaratoria di improcedibilità del gravame, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato la nota di AIFA del 7 aprile 2025 e la Determina AIFA n. 629/2025 del 6 maggio 2025, nella parte in cui applicava le nuove percentuali di quota di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, portando la quota dei grossisti dal 3% al 3,65%. Il ricorso era diretto all’annullamento di tali atti, con domanda di annullamento sia degli atti presupposti che di quelli connessi.

Nel corso del giudizio, con atto notificato il 10 gennaio 2026 e depositato in pari data, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, chiedendo una declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della disponibilità dell’azione. Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva piena disponibilità dell’azione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Sul punto il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5832 del 16 novembre 2007, Cons. Stato, Sez. III, n. 2695 del 5 maggio 2011 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6257 del 17 dicembre 2008.

Il Collegio rileva poi che la rinuncia non è stata notificata alle altre parti nel rispetto del termine previsto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui la rinuncia deve essere notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza. La dichiarazione di rinuncia risulta quindi tardiva rispetto a tale termine.

La violazione del termine, tuttavia, non è ostativa alla definizione del giudizio. L’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

Alla luce del chiaro tenore della dichiarazione di rinuncia, con cui la ricorrente ha chiesto una declaratoria di improcedibilità, il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La carenza di interesse sopravvenuta viene così affermata d’ufficio, valorizzando il contenuto univoco dell’atto depositato in giudizio.

Le spese di lite sono compensate tra le parti. La sentenza è ordinata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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