Difetto di giurisdizione sulle pretese patrimoniali del concessionario autostradale (TAR Piemonte n. 1224 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a una concessione autostradale, la contestazione del mancato riconoscimento di voci di spesa in sede di approvazione della perizia di variante attiene alla fase esecutiva del rapporto e non alla fase di affidamento o gestione dell’opera. Il provvedimento ministeriale di approvazione con prescrizioni e raccomandazioni non integra esercizio di un potere autoritativo idoneo a incidere unilateralmente sul contenuto dei diritti e degli obblighi convenzionali. La valutazione spettante al concedente costituisce un sindacato tecnico-giuridico sulla necessità e modalità delle opere e sulla congruità dei costi, da compiersi alla stregua della convenzione e del capitolato. La pretesa patrimoniale del concessionario va quindi ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo l’adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali.
Il Fatto
La ricorrente, società concessionaria autostradale, ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni una perizia di variante tecnica relativa a interventi di miglioramento sismico su un viadotto, per un minore importo rispetto a quello richiesto. La società ha chiesto l’annullamento del provvedimento nella parte in cui impone un minore importo per lavori e per somme a disposizione, nonché l’accertamento del proprio diritto all’ammissione a investimento e alla remunerazione degli importi stralciati. Con ricorso per motivi aggiunti ha impugnato le relazioni istruttorie presupposte.
Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso. Con ordinanza n. 16/2026 il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, assegnando termine alle parti per memorie. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio affronta la questione di giurisdizione rilevata d’ufficio. Secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 20088/2024, l’impugnazione del provvedimento con cui il Ministero concedente ha approvato parzialmente il progetto non devolve la controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo essa alla fase esecutiva del rapporto e non alla fase di affidamento e gestione dell’opera.
Il provvedimento impugnato non è configurabile come esercizio di un potere autoritativo che consenta all’amministrazione di incidere unilateralmente sul contenuto dei diritti e degli obblighi previsti dalla convenzione. Le opere di cui si chiede l’approvazione costituiscono interventi di adeguamento richiesti da esigenze di sicurezza del traffico e di mantenimento del livello di servizio, la cui progettazione ed esecuzione è posta a carico del concessionario, tenuto a predisporre periodicamente il programma dei lavori di manutenzione.
La valutazione spettante al concedente non implica un potere di pianificazione esteso alla conformazione della rete autostradale, ma un sindacato tecnico-giuridico sulla necessità e sulle modalità di realizzazione delle opere e sulla congruità dei costi preventivati, da compiersi alla stregua delle norme in materia di costruzione ed esercizio delle opere autostradali e delle pattuizioni convenzionali. Nello stesso senso le Sezioni Unite n. 34152/2025 hanno confermato che il rifiuto di approvazione del progetto, qualunque sia la ragione opposta, resta frutto di un sindacato tecnico-giuridico ed è sindacabile sotto il profilo dell’inadempimento, se non contrattualmente giustificato; l’approvazione del concedente si risolve nel riconoscimento della funzionalità dell’intervento all’adempimento del contratto e del diritto alla copertura degli oneri finanziari e alla remunerazione dell’investimento.
Il Collegio richiama anche il Consiglio di Stato, che ha affermato il venir meno della giurisdizione esclusiva quando la materia del contendere si concentra su profili e pretese di natura patrimoniale relative all’attuazione del rapporto concessorio, senza che venga in gioco l’esercizio di poteri riconducibili alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione.
In applicazione di tali principi, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando una pretesa di natura patrimoniale relativa all’attuazione del rapporto concessorio e alla contestazione del mancato riconoscimento di voci di spesa. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto. Le spese di lite sono compensate in ragione delle difficoltà interpretative sul riparto di giurisdizione.
Nota della Redazione
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