Silenzio assenso sul permesso di costruire annuale: diniego tardivo annullato (TAR Puglia n. 933 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree soggette a vincolo, il silenzio assenso sul permesso di costruire è ammesso quando la pratica sia completa per l’acquisizione dei nulla osta, pareri e assensi necessari, ovvero quando tale acquisizione non sia richiesta per la qualità dell’intervento. Ne consegue che il termine per la formazione del titolo per silentium di cui all’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 decorre dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che rende completa la domanda. Il diniego tardivo intervenuto dopo il perfezionamento dell’accoglimento tacito è illegittimo per falsa presupposizione e carenza di istruttoria, così come l’ingiunzione di rimozione che ne costituisce atto consequenziale.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un permesso di costruire stagionale per una struttura amovibile adibita a bar con servizi e parcheggio, chiedeva al Comune il rilascio del titolo per il mantenimento annuale. L’Amministrazione, dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente competente, comunicava il preavviso di rigetto e, successivamente, denegava il permesso. Con distinto provvedimento, ingiungeva la rimozione dei manufatti. La società impugnava entrambi gli atti, deducendo l’avvenuta formazione dell’accoglimento tacito della domanda.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, accertando che al momento del diniego il titolo edilizio annuale si era già formato per silenzio assenso. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nelle aree vincolate, l’istituto del silenzio assenso non è escluso in via assoluta, ma opera laddove la pratica sia completa sotto il profilo dell’acquisizione degli atti di assenso necessari. Nella specie, la domanda presentata nel 2023 era divenuta completa solo con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del dicembre 2024, data dalla quale va calcolato il termine di cui all’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Decorso inutilmente tale termine, l’accoglimento tacito si era perfezionato prima dell’adozione del diniego.

Quanto all’eccezione del Comune sulla mancanza del nulla osta idrogeologico, il giudice l’ha ritenuta una indebita integrazione postuma della motivazione, non essendo stata rilevata alcuna carenza nel procedimento. L’Amministrazione aveva inoltre già acquisito il nulla osta per il titolo stagionale, senza dimostrare che fosse limitato al periodo estivo, pur avendone la disponibilità documentale.

La sentenza ha quindi dichiarato il diniego del permesso annuale e l’ingiunzione di rimozione inficiati in radice per falsa presupposizione e carenza di istruttoria, annullando i provvedimenti impugnati. La particolarità delle questioni ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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