Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso: la riedizione del potere non basta senza il bene della vita (TAR Puglia n. 939 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, cod. proc. amm. può essere pronunciata solo quando la parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del processo. La sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. ricorre, invece, quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione. La dichiarazione di non avere più interesse alla decisione, successiva alla mera riedizione del potere accompagnata da un parere favorevole ma non dal provvedimento finale di assenso, va qualificata come sopravvenuto difetto di interesse, del quale il Collegio prende atto dichiarando l’improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato l’istanza per il rilascio dei titoli edilizi necessari alla realizzazione di una piscina pertinenziale presso un immobile di sua proprietà. Costituitosi il Comune per resistere, il ricorrente chiedeva il rinvio della discussione stante la pendenza di interlocuzioni con l’amministrazione. Ottenuto il rinvio, il ricorrente depositava atto con cui, dato atto del sopravvenuto rilascio di un nuovo parere urbanistico favorevole, dichiarava di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riqualificato la domanda, osservando come la dichiarazione del ricorrente non integrasse gli estremi della cessazione della materia del contendere, istituto che postula l’avvenuto conseguimento in via amministrativa del bene della vita atteso. Nel caso di specie, pur essendosi l’amministrazione effettivamente attivata in sede di riedizione del potere, non risultava ancora emesso il provvedimento finale di assenso, sicché la volontà manifestata andava intesa come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, di tale dichiarazione il giudice non può che prendere atto, disponendo la conclusione del giudizio. La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. non richiede, infatti, alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa, essendo sufficiente la constatazione che una decisione di merito non produrrebbe più alcuna utilità concreta per la parte ricorrente.
La sentenza precisa così il confine tra i due istituti: la cessazione della materia del contendere presuppone l’oggettivo venir meno della lite per il soddisfacimento pieno della pretesa, mentre la carenza sopravvenuta di interesse discende da un mutamento della situazione che rende inutile, per il ricorrente, la prosecuzione del processo. Nel caso di specie, la mancata emissione del titolo abilitativo finale ha impedito di ritenere conseguita l’utilità richiesta, rendendo corretta la declaratoria di improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della natura formale della decisione e della richiesta di parte ricorrente.
Nota della Redazione
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