Occupazione di suolo pubblico e sanzione accessoria: fissata l’udienza di merito (TAR Puglia n. 349 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione abusiva di suolo pubblico, la presentazione di una S.C.I.A. da parte del soggetto interessato, successiva all’adozione dell’ordine di ripristino, costituisce elemento che il giudice amministrativo deve valutare ai fini della definizione della regiudicanda cautelare. Qualora le esigenze di tutela prospettate dal ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione del giudizio di merito, il Tribunale Amministrativo Regionale può disporre la fissazione dell’udienza pubblica di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., prescindendo da una pronuncia sull’istanza cautelare. In tale evenienza, le spese della fase cautelare possono essere integralmente compensate tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Gallipoli le aveva ordinato, insieme alla controinteressata, il ripristino dello stato dei luoghi entro tre giorni, prevedendo lo sgombero coattivo per l’occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche sul Lungomare Galileo Galilei. L’atto era stato adottato a seguito del verbale di contestazione per violazione dell’art. 20, commi 1 e 4, del Codice della Strada.
La ricorrente aveva esteso l’impugnazione, con motivi aggiunti, alla successiva diffida con cui il Comune intimava l’esecuzione dell’ordinanza, preannunciando l’esecuzione coattiva. Nel giudizio cautelare, il TAR aveva già rigettato l’istanza di sospensione, pronunciamento confermato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro dei provvedimenti cautelari già intervenuti: l’ordinanza cautelare n. 196/2026 dello stesso TAR, che aveva rigettato l’istanza proposta con il ricorso introduttivo, e l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1921 del 2026, che aveva respinto l’appello avverso tale pronuncia. Era stato inoltre rigettato il successivo decreto cautelare n. 263 del 2026 con cui era stata richiesta una misura presidenziale provvisoria e urgente.
Il Collegio ha quindi valutato gli elementi sopravvenuti, in particolare la presentazione di una S.C.I.A. da parte della ricorrente in data 29 aprile 2026. Tale circostanza è stata ritenuta significativa ai fini della ridefinizione del quadro cautelare, in quanto idonea a modificare la situazione di fatto e di diritto oggetto del contendere.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente tutelate dalla sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., norma che attribuisce al giudice il potere di fissare l’udienza pubblica di discussione quando la controversia sia matura per la decisione e non sussistano ragioni di urgenza tali da richiedere una tutela anticipata.
Conseguentemente, è stata fissata l’udienza pubblica del 23 marzo 2027 per la trattazione del merito del ricorso, con compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti.
Nota della Redazione
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