Istanza di sanatoria rende improcedibile il ricorso contro l’ordine di demolizione (TAR Campania n. 1081 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia urbanistico-edilizia, la proposizione di un’istanza di sanatoria in relazione a opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione fa venir meno l’interesse alla decisione del gravame proposto avverso il provvedimento demolitorio. La presentazione dell’istanza, sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono, rende inefficace il provvedimento sanzionatorio dell’ingiunzione di demolizione e determina l’improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. L’iniziativa spontanea assunta dalla parte sul piano sostanziale collide con l’assunto attoreo della legittimità delle opere e pone un dubbio di ammissibilità della censura, svolta in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune aveva ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 146, 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004, la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi di una copertura realizzata a protezione di un terrazzo, con struttura in tubolari d’acciaio, lamiera coibentata e ringhiera perimetrale.

Deducevano la natura pertinenziale e di modesta entità dell’opera, l’assenza di aumento volumetrico, il difetto di istruttoria e di motivazione e la sproporzione della misura demolitoria, richiamando il rigetto del sequestro preventivo da parte del giudice penale. Il Comune si costituiva invocando la difformità dell’intervento in zona vincolata. In corso di causa i ricorrenti presentavano una s.c.i.a. in sanatoria e una successiva istanza di accertamento di conformità, ancora pendenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nel corso della camera di consiglio, il difensore dei ricorrenti ha egli stesso prospettato l’improcedibilità del ricorso per la pendenza dell’istanza di sanatoria. La questione, pertanto, non è stata esaminata nel merito dei motivi di gravame, ma risolta sul piano dell’interesse a ricorrere.

Il giudice ha accertato la presentazione di una s.c.i.a. in sanatoria ex art. 37 T.U.Ed. e di una successiva integrazione mediante istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36-bis introdotto dalla legge n. 105/2024, per la realizzazione di una tettoia a copertura di un terrazzino. Tali istanze risultano ancora in itinere: il Comune, pur avendone preannunciato il diniego con comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non ha ancora definito il procedimento.

Da qui la conseguenza processuale. L’interesse ad agire dei ricorrenti si è traslato dall’impugnativa dell’originaria ordinanza di ripristino all’eventuale successiva impugnativa del provvedimento che il Comune adotterà sulle istanze di sanatoria. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio e, quindi, di rendere improcedibile l’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio ha richiamato un proprio precedente, secondo cui l’iniziativa spontanea della parte sul piano sostanziale collide con l’assunto attoreo della legittimità delle opere e pone un dubbio di ammissibilità della censura, in quanto svolta in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium. Lo svolgimento di una censura volta ad affermare in sede giurisdizionale la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale.

Il ricorso è stato dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione del tenore formale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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