Il voto numerico della prova scritta all’esame da avvocato è sufficiente e non richiede glosse o segni grafici (TAR Puglia n. 350 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle prove scritte nell’ambito degli esami di abilitazione alla professione forense costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o illogicità manifesta riscontrabile ictu oculi dalla lettura degli atti. Il giudizio negativo espresso con votazione numerica integra una motivazione adeguata, senza che sia richiesta l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni ulteriori sugli elaborati o sui verbali di correzione. La composizione della sottocommissione è legittima laddove assicuri la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 31/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 50/2021, applicabile alla sessione d’esame in ragione dell’art. 4-quater d.l. n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 87/2023.
Il Fatto
Il candidato impugnava il giudizio di insufficienza riportato nella prova scritta di diritto penale dell’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2025, presso la Corte d’Appello di Bari, cui era stato assegnato il punteggio di 9/30, con conseguente esclusione dalla prova orale. Il ricorrente contestava la mancata ammissione, deducendo l’inadeguatezza della motivazione del voto e vizi della procedura di correzione, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito da sufficiente fumus boni iuris. In primo luogo, la valutazione delle prove scritte rientra nell’ambito di un potere ampiamente discrezionale della commissione, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato a ipotesi di travisamento, violazione delle regole procedurali o illogicità manifesta, senza possibilità di sostituire il giudizio tecnico della commissione con quello del giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2087/2019).
La Corte ha inoltre escluso il dedotto vizio di motivazione: il giudizio complessivo di insufficienza, espresso con mero voto numerico, è stato ritenuto adeguatamente motivato (cfr. Adunanza plenaria n. 7/2017 e Corte costituzionale n. 175/2011). La correttezza di tale impostazione è stata confermata anche sotto il profilo formale, non essendo richiesto alla sottocommissione di apporre glosse, segni grafici o annotazioni sugli elaborati dei candidati o sui verbali di correzione.
La valutazione della commissione, nel caso concreto, non è risultata affetta da macroscopici errori logici o formali, con la conseguenza che alcun profilo di illegittimità emergeva dalla sola lettura degli atti. Quanto alla composizione della sottocommissione, la Corte ha accertato che la correzione della prova è avvenuta con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali (due avvocati e un professore), in conformità all’art. 3, comma 1, d.l. n. 31/2021, applicabile alla sessione in forza dell’art. 4-quater d.l. n. 51/2023. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata rigettata e le spese della fase compensate.
Nota della Redazione
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