La misura compensativa PFC-T per il riconoscimento del titolo di maestro di sci (TAR Lazio n. 11876 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 attribuisce all’amministrazione il potere-dovere di imporre una misura compensativa, quale la prova attitudinale, ogniqualvolta la formazione del richiedente presenti differenze sostanziali rispetto a quella richiesta nell’ordinamento nazionale. Per le professioni a natura pratico-sportiva, come quella di maestro di sci, la verifica delle competenze non può limitarsi alle sole conoscenze teoriche ma deve comprendere anche l’esecuzione pratica. La nozione di “materia sostanzialmente diversa” va interpretata alla luce della professione concretamente esercitata; la prova PFC-T, volta a certificare l’abilità tecnica, è contemplata dall’art. 5 del d.p.c.m. n. 237/2011 che richiede la conoscenza e l’esecuzione pratica di esercizi tecnici. La delicatezza della professione e i rilevantissimi risvolti in punto di sicurezza sulle piste da sci giustificano la limitazione al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino italiano, dopo aver conseguito nel 2021 la qualifica professionale di maestro di sci in Croazia (denominata “Ucitelj Skijanja”), presentava nel 2024 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri domanda di riconoscimento in Italia del titolo ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, in regime di stabilimento.
Con decreto del 2025 l’amministrazione subordinava il riconoscimento al superamento della misura compensativa consistente nella prova PFC-T, rappresentata dall’esecuzione di uno slalom gigante in sci alpino. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo che la prova non rientrerebbe tra le materie di insegnamento dei corsi italiani e non sarebbe richiamata dall’art. 5 del d.p.c.m. n. 237/2011, né dal Regolamento UE 2019/907.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo la determinazione amministrativa pienamente conforme alla disciplina di settore. L’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 attribuisce all’amministrazione il potere-dovere di imporre una prova attitudinale quando la formazione del richiedente presenta differenze sostanziali rispetto a quella nazionale; nel caso di specie, il ricorrente non aveva dimostrato di aver superato la prova PFC-T nel proprio iter formativo estero.
Il Collegio ha escluso che l’imposizione riguardi una materia non prevista dalla disciplina di settore, valorizzando l’art. 5 del d.p.c.m. n. 237/2011 che contempla la “tecnica di insegnamento: conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi scelti dalla Commissione”, la quale coinvolge inevitabilmente un profilo attitudinale di natura tecnico-pratica.
La nozione di “materie sostanzialmente diverse” di cui all’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 206/2007 è stata interpretata alla luce della natura della professione di maestro di sci, che non è puramente intellettuale ma anche pratico-sportiva. La verifica delle competenze non può quindi limitarsi alle conoscenze teoriche assicurate dalla prova di sicurezza PFC-S, già superata dal ricorrente.
La Corte ha infine richiamato la giurisprudenza del Cons. Stato nn. 956-957/2025, secondo cui i valori della sicurezza sulle piste da sci giustificano limitazioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. Il richiamo alla prova PFC-T, già standardizzata e prevista dall’iter formativo nazionale e dalla normativa europea sul riconoscimento automatico, è stato ritenuto coerente con l’esercizio della discrezionalità tecnica amministrativa. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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