Cessazione della materia del contendere per revoca dell’ordinanza sindacale (TAR Puglia n. 881 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia revocato l’atto impugnato e risulti chiaramente dagli atti di causa che la pretesa sostanziale dell’interessato è stata integralmente soddisfatta. In tal caso, il giudice non è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso, essendo venuto meno l’interesse alla decisione di merito. La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento dell’avvenuta satisfazione della pretesa, che può essere desunto anche dalla produzione documentale del ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Sindaco aveva disposto un intervento in materia di infrastrutture di telecomunicazione, chiedendone l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari di cui agli artt. 55 e 56 cod. proc. amm. Nelle more del giudizio, l’amministrazione comunale aveva adottato un provvedimento di revoca dell’atto gravato, come documentato dalla stessa ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la produzione documentale attestava l’intervenuta revoca dell’ordinanza impugnata, con conseguente integrale soddisfazione della pretesa azionata dalla società ricorrente. Tale circostanza integra i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che impone al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio quando la situazione giuridica dedotta in giudizio risulti ormai priva di oggetto.

Quanto al regime delle spese, il Collegio ha escluso la condanna dell’ente locale, non costituito in giudizio, mentre ha ritenuto di non dover disporre alcunché nei confronti delle altre parti evocate, trattandosi di mera denuntiatio litis. A sostegno di tale ultima statuizione, il Tribunale ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, sez. IV, 11/03/2022, sentenza n. 1743.

La decisione è stata assunta in forma semplificata, previo avviso alle parti della possibile emanazione di una sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., in considerazione della chiara emersione, dagli atti di causa, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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