Il pagamento parziale del contributo per l’emersione è irregolarità sanabile (TAR Lombardia n. 4044 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, nel disciplinare la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, non contempla tra le cause di inammissibilità o di rigetto dell’istanza la corresponsione del contributo forfettario in misura inferiore a quella stabilita. Il pagamento parziale del contributo, propedeutico alla domanda, costituisce una mera irregolarità sanabile, non potendo l’Amministrazione introdurre in via interpretativa una causa di esclusione non prevista dal legislatore, pena la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione. L’interessato deve pertanto essere ammesso a integrare la somma versata, con obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso satisfattivo.
Il Fatto
Un cittadino egiziano, lavoratore irregolarmente impiegato, era destinatario di un’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro il 29 agosto 2020 ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. Nel corso dell’istruttoria emergeva che il contributo forfettario di 500 euro era stato versato solo parzialmente, per un importo di 130 euro, a causa di un errore materiale del CAF incaricato della pratica.
A seguito di un primo rigetto annullato dal TAR con sentenza del 2023 per mancato contraddittorio, la Prefettura riapriva il procedimento e, nonostante le osservazioni del datore di lavoro e la disponibilità a integrare il versamento, rigettava nuovamente l’istanza con provvedimento del 20 maggio 2026, ritenendo il pagamento tardivo non sanabile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, incentrato su un unico motivo di gravame, rilevando l’illegittimità della lettura formalistica adottata dalla Prefettura. La norma di riferimento, l’art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020, subordina la presentazione dell’istanza al previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro, ma i commi successivi, che elencano tassativamente le cause di inammissibilità, rigetto e non ammissione, non includono l’ipotesi del versamento parziale.
Il Collegio ha richiamato l’art. 5 del D.M. 27 maggio 2020, che richiede, a pena di inammissibilità, la sola indicazione della data della ricevuta del pagamento, senza nulla statuire sull’importo effettivamente versato. L’interpretazione sistematica delle disposizioni conduce quindi a qualificare il pagamento in misura ridotta come una mera irregolarità sanabile, non essendo stata attribuita dal legislatore natura impeditiva a tale circostanza.
La diversa interpretazione sarebbe, secondo i giudici, irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalità di regolarizzazione dei rapporti di lavoro sottesa alla normativa emergenziale, oltre che in contrasto con i principi di leale collaborazione e di soccorso istruttorio di cui agli artt. 1 e 6 della legge n. 241/1990. A sostegno di tale ricostruzione sono state richiamate pronunce conformi dei TAR Campania, Piemonte e Sardegna.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva espressamente dichiarato la disponibilità a integrare il contributo per la parte mancante, dimostrando la serietà dell’istanza e l’intenzione di conformarsi al dettato normativo. L’Amministrazione, introducendo una causa di esclusione non prevista, ha pregiudicato la finalità sostanziale della procedura. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e condanna della Prefettura a consentire il pagamento della differenza del contributo e a concludere il procedimento con provvedimento satisfattivo.
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Nota della Redazione
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