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Accesso agli atti e istruzione cautelare: ordine di esibizione all’INPS per la verifica dell’istanza (TAR Puglia n. 880 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione su un’istanza di accesso agli atti, il tribunale amministrativo, ove ritenga necessari approfondimenti istruttori ai fini del decidere, può disporre incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., ordinando all’ente resistente di depositare la documentazione richiesta e di fornire una relazione sui fatti di causa. Tale potere è esercitato in funzione della verifica della fondatezza della pretesa ostensiva, senza che rilevi la mancata costituzione dell’amministrazione intimata, e comporta la fissazione di una nuova udienza camerale per il prosieguo della fase cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una pensione di invalidità ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/1971, in precedenza riconosciuta come pensione di inabilità ai sensi degli artt. 2 e 12 della medesima legge, aveva presentato all’INPS un’istanza di accesso agli atti l’11.4.2026, a mezzo PEC. Con tale istanza chiedeva di poter visionare un documento acquisito dall’Istituto in data 10.11.2023, contenente la domanda di aggravamento inoltrata per suo conto dall’ENAC, ritenuto indispensabile per ottenere la correzione del decreto di omologa dell’accertamento del requisito sanitario e, conseguentemente, il ripristino del trattamento previdenziale più favorevole.

Avverso il silenzio-inadempimento (o il diniego) formatosi sull’istanza, il ricorrente adiva il TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine all’amministrazione di provvedere e la condanna al risarcimento del danno. L’INPS non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2026, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere sull’istanza cautelare, acquisire dall’INPS una breve relazione sui fatti di causa. Ha inoltre disposto che l’Istituto depositi l’istanza di accesso formulata a mezzo PEC dal ricorrente in data 11.4.2026 in formato “.eml”, al fine di poter verificare anche gli atti alla stessa allegati dal richiedente.

L’ordinanza si fonda sul potere istruttorio riconosciuto al giudice amministrativo dagli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., esercitabile anche nella fase cautelare quando la decisione richieda elementi di conoscenza non ancora acquisiti al fascicolo processuale. La scelta di acquisire d’ufficio la documentazione risponde all’esigenza di valutare la fondatezza della pretesa ostensiva, in particolare la completezza e la regolarità dell’istanza di accesso e la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento.

Per l’adempimento è stato assegnato all’INPS un termine di 6 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza ovvero, se antecedente, dalla notificazione della medesima ad opera del ricorrente, espressamente onerato di tale incombenza. Il Collegio ha, infine, fissato per il prosieguo della fase cautelare l’udienza camerale del 22 giugno 2026, disponendo la comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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