Assicurazione RC dell’ospedale: il trasferimento in una struttura più grande può aggravare il rischio ex art. 1898 c.c. (Cass. 3919/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 3919/2026, pubblicata il 22 febbraio 2026 (R.G.N. 10133/2023), udienza pubblica del 28 novembre 2025 — Presidente Marco Rossetti, Relatore Salvatore Saija.
Il principio di diritto
Nell’assicurazione della responsabilità civile il rischio consiste nell’esposizione del patrimonio dell’assicurato all’assunzione di obbligazioni risarcitorie; il suo aggravamento (art. 1898 c.c.) può consistere sia nell’aumento della probabilità dell’avverarsi del rischio, sia nell’aumento della gravità del danno. Il trasferimento dell’attività ospedaliera in una struttura di maggiore recettività, con sensibile incremento dell’utenza potenziale, può integrare aggravamento del rischio — da valutare ex ante — anche a parità di rapporto tra pazienti ed errori, perché cresce il costo complessivo dei risarcimenti. L’onere di provare l’immediata comunicazione dell’aggravamento (o la conoscenza in capo all’assicuratore) grava sull’assicurato, non sull’assicuratore.
Il fatto
I congiunti di un paziente deceduto per un’emorragia conseguente a una biopsia epatica avevano ottenuto la condanna dell’ente ospedaliero al risarcimento e la condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne la struttura in forza della polizza di responsabilità civile. In appello la compagnia deduceva che, a fine 2012, l’attività sanitaria era stata trasferita in un nuovo e più grande polo ospedaliero (posti letto da 1.000 a 1.200, sale operatorie da 30 a 36, incremento di terapia intensiva e Pronto Soccorso), con conseguente aggravamento del rischio e violazione degli artt. 1892 e 1898 c.c. La Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame; la compagnia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La motivazione
La Corte accoglie i primi tre motivi. Premesso che l’errata individuazione della norma violata non impedisce l’esame del motivo se l’errore è chiaramente esposto (iura novit curia; Sez. Un. n. 17931/2013), è erronea in iure l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il trasferimento in una struttura più ampia, a parità di attività svolta, non costituisce di per sé aggravamento del rischio. Sul piano della valutazione ex ante — l’unica rilevante, perché è quella che induce l’assicuratore a contrarre e a un certo premio — l’aumento di circa il 20% dell’utenza potenziale accresce corrispondentemente l’entità del rischio assicurato, salvo che concomitanti fattori (mancata apertura di reparti, carenza di personale) ne escludano in concreto l’incremento: verifica di fatto che spetta al giudice del merito. L’error iuris consiste nell’aver accertato in facto l’aumento potenziale dei pazienti e negato in iure l’aggravamento, senza verificare i fattori idonei a escluderlo.
È fondato anche il secondo motivo sull’onere della prova: pur gravando sull’assicuratore l’onere di dedurre e provare i fatti dell’aggravamento e la loro incidenza sul rischio, spetta all’assicurato provare di aver immediatamente comunicato l’aggravamento — o la conoscenza di esso in capo all’assicuratore — e l’inutile decorso del termine ex art. 1898, comma 2, c.c. Ha quindi errato la Corte d’appello nell’addossare alla compagnia l’onere di provare la propria ignoranza del trasferimento, violando l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 1898 c.c. Il terzo motivo è fondato nei limiti dell’art. 1898 c.c. (non venendo in rilievo reticenze coeve alla stipula); il quarto e il quinto restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’aggravamento del rischio non si misura solo sulla probabilità del sinistro, ma anche sulla sua gravità: un aumento dell’esposizione potenziale — qui, la maggiore utenza servita da un ospedale più grande — può rilevare ex art. 1898 c.c. anche se il tasso di errore resta invariato, perché cresce il costo complessivo dei risarcimenti.
La valutazione è ex ante: non conta che, dopo il mutamento, si siano effettivamente verificati più sinistri, ma che l’assetto di rischio assunto al momento del contratto sia cambiato. Chi contesta l’aggravamento deve però dedurre e provare i fatti che lo integrano e la loro incidenza.
Sul piano probatorio, l’assicurato che voglia mantenere la copertura deve dimostrare di aver comunicato tempestivamente l’aggravamento del rischio, o che l’assicuratore ne era comunque a conoscenza: non è l’assicuratore a dover provare la propria ignoranza.
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