Rimborso del premio non goduto: risponde la compagnia che lo ha incassato, non l’intermediario (Arbitro Assicurativo 444/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 444 del 9 giugno 2026 (riunione del 7 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Ernesto Capobianco.

Il principio

L’obbligazione di restituire al contraente la parte di premio pagata e non goduta, in caso di cessazione anticipata del rischio, grava sull’impresa di assicurazione — che incassa il premio — e non sull’intermediario: il ricorso diretto contro il broker per il rimborso è privo di legittimazione passiva. La comunicazione con cui l’intermediario dichiara che “procederemo con il pagamento dovuto” non integra una promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ., che per essere efficace deve provenire da un soggetto legittimato a disporre del patrimonio su cui incide l’obbligazione. È inoltre inammissibile, ex art. 9, comma 1, lett. h, del d.m. n. 215/2024, il ricorso privo degli elementi essenziali (contratto, copertura, oggetto), non potendosi ribaltare sul giudicante l’onere di ricostruire i fatti dalla sola documentazione.

Il fatto

Il ricorrente, dopo aver venduto (6 ottobre 2025) il veicolo assicurato, chiedeva il rimborso della quota di premio pagata e non goduta: la polizza, di durata sessantennale in mesi (60 mesi), era stata stipulata solo sei mesi prima tramite l’intermediario. L’intermediario aveva quantificato in 1.372,39 euro la somma dovuta (a fronte di un premio totale di 4.500 euro), ma nulla veniva corrisposto; il ricorrente esprimeva anche dubbi sulla correttezza di quella quantificazione. Il ricorso era proposto nei confronti dell’intermediario, che non si costituiva.

La motivazione

Il Collegio non accoglie la domanda per due ragioni. Anzitutto il ricorso è generico: omette ogni indicazione sul contratto di assicurazione, sulla tipologia di copertura e sul veicolo assicurato, elementi essenziali la cui carenza determina l’inammissibilità ex art. 9, comma 1, lett. h, del Decreto; né è consentito sanare le lacune delle allegazioni ricostruendo i fatti dal solo compendio documentale, non potendosi ribaltare sul giudicante un onere che è esclusivamente della parte (Cass. 7115/2013).

In secondo luogo — argomento dirimente — la domanda è rivolta all’intermediario, che non è legittimato passivo del rimborso: l’obbligazione di restituire la parte di premio non goduta in caso di cessazione anticipata del rischio grava sull’impresa che incassa il premio, non sul broker. Né la comunicazione con cui il broker aveva dichiarato che avrebbe “proceduto con il pagamento dovuto entro e non oltre 15 giorni” integra una promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ.: per essere efficace, la promessa deve provenire da un soggetto legittimato a disporre del patrimonio su cui incide l’obbligazione dichiarata (Cass. 6473/2012; Cass. 29078/2024). Il ricorso non è accolto.

Implicazioni pratiche

La decisione è utile per il contenzioso sui rimborsi di premio dopo la vendita del veicolo o la cessazione anticipata del rischio. Il punto dirimente è l’individuazione del debitore: il rimborso lo deve l’impresa che ha incassato il premio, non l’intermediario, anche quando è stato quest’ultimo a fare da tramite o a quantificare la somma. Un ricorso rivolto al broker è destinato a cadere per difetto di legittimazione passiva.

Da segnalare anche il rigore sulla forma del ricorso: vanno indicati con precisione il contratto, la copertura e l’oggetto della pretesa, perché il Collegio non ricostruisce i fatti al posto della parte; e la messa a punto sull’art. 1988 cod. civ., per cui una rassicurazione di pagamento vale come promessa solo se proviene da chi può disporre di quel patrimonio. Operativamente: identificare l’impresa emittente come controparte, curare la completezza espositiva del ricorso e non fare affidamento su impegni di un soggetto non obbligato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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