Diffamazione: inutilizzabile la testimonianza del giornalista che oppone il segreto sulle fonti (Cass. pen. 6847/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 6847/2026 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 27936/2025) — Presidente Maria Vessichelli, Relatore Irene Scordamaglia. Annulla agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il principio di diritto
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è utilizzabile la testimonianza del giornalista professionista che, opponendo il segreto professionale, non abbia indicato le fonti da cui ha ricevuto le notizie oggetto di successiva pubblicazione (art. 195, comma 7, cod. proc. pen.). Ne consegue che la verità del fatto posto a fondamento della critica non può ritenersi provata sulla base di una notizia confidenziale a fonte non svelata: l’esimente del diritto di critica e di cronaca presuppone che l’autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare il nucleo essenziale di verità dei fatti riferiti.
Il fatto
I giudici di merito, con assoluzione confermata in appello, avevano ritenuto la condotta di un giornalista — e del direttore responsabile per omesso controllo (artt. 57 e 595, terzo comma, cod. pen.; art. 13 legge n. 47/1948) — scriminata dall’esercizio del diritto di critica politica. L’articolo attribuiva a un alto funzionario istituzionale il ruolo di “regista” e “padrone” nella vicenda della nomina del presidente di un’autorità indipendente. La parte civile ricorreva per cassazione: la testimonianza della giornalista che aveva riferito l’“interessamento” del funzionario era de relato e inutilizzabile, avendo ella opposto il segreto professionale sull’identità della fonte; inoltre le espressioni utilizzate esorbitavano dai limiti della continenza.
La motivazione
La Corte annulla la sentenza impugnata. Sul primo motivo: l’art. 200, comma 3, cod. proc. pen. tutela il segreto delle fonti giornalistiche a salvaguardia della libertà di informazione, ma quando il giornalista oppone il segreto la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile ai sensi dell’art. 195, comma 7, cod. proc. pen., non potendosi utilizzare una testimonianza indiretta di cui resta ignota la fonte primaria (Sez. 3 n. 12916/2010, Hoxha). Ne discende che l’onere del giornalista imputato di verificare la verosimiglianza del fatto riferito — l’ingerenza nella nomina — non poteva dirsi assolto sulla base di quanto riferito da fonte non controllabile (Sez. 5 n. 10964/2013, Allam; Sez. 1 civ. n. 19028/2024; Sez. 5 n. 7393/1996, Scalfari): la motivazione che si limita ad affermare la non “incontrovertibile” falsità del fatto è illegittima, tanto più a fronte di testimonianze qualificate che avevano escluso il coinvolgimento del funzionario.
Sul secondo motivo, relativo alla continenza, la Corte richiama i principi sull’onore e la reputazione quale bene tutelato dall’art. 595 cod. pen. (Sez. 5 n. 39059/2019, Belpietro; n. 17944/2020, Versaci) e sul significato allusivo desumibile dal contesto complessivo dello scritto (Sez. 5 n. 37124/2008, De Luca): gli epiteti di “regista” e “padrone”, letti in modo non parcellizzato, costituivano segmenti di un discorso complessivamente denigratorio, atto a insinuare un abuso di potere e a imprimere all’esposizione una cifra di ingiustificabile incontinenza, tanto più doverosa la moderazione del linguaggio a fronte del ruolo istituzionale di vertice coinvolto. La sentenza è annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, affinché verifichi se e in che termini il giornalista abbia correttamente assolto l’obbligo di verificare il nucleo essenziale del fatto riferito.
Implicazioni pratiche
Il segreto professionale protegge la fonte, ma ha un prezzo processuale: se il giornalista lo oppone in giudizio, la sua deposizione sulla notizia riservata resta fuori dal materiale probatorio utilizzabile, e chi invoca il diritto di critica o di cronaca non può fondare la prova della verità del fatto su una fonte anonima o non verificabile. Per l’imputato-giornalista permane l’onere di dimostrare per altra via di aver controllato il nucleo essenziale del fatto. La pronuncia ribadisce inoltre che la continenza si valuta sul significato complessivo e allusivo del testo, non sulle singole parole isolate, con un dovere di linguaggio tanto più rigoroso quando è coinvolto un ruolo istituzionale.
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