Abuso edilizio: fissazione per il merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. senza pronuncia cautelare (TAR Puglia n. 301 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare che non si pronunci sulla domanda di sospensione, limitandosi a fissare la trattazione di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., non compie alcuna valutazione in ordine al fumus boni iuris o al periculum in mora. In tale evenienza, la scelta del giudice amministrativo di definire il giudizio nel merito prescinde dalla delibazione delle condizioni di ammissibilità e fondatezza dell’istanza cautelare e non implica alcun assorbimento delle doglianze proposte. La pronuncia di fissazione dell’udienza pubblica, adottata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., integra un provvedimento ordinatorio che non statuisce sulle spese della fase cautelare, salva la loro dichiarazione di irripetibilità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione con cui il Responsabile del Settore “Urbanistica e Attività Produttive” del Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di immobili e area di sedime, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione. La domanda cautelare era volta alla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, propedeutica alla trattazione del ricorso nel merito. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare, ha ritenuto che le esigenze del ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
La scelta del legislatore processuale amministrativo consente al giudice di non pronunciarsi sull’istanza cautelare quando la controversia sia matura per la decisione e le esigenze di tutela interinale possano essere soddisfatte dalla fissazione dell’udienza pubblica in tempi ravvicinati.
Conseguentemente, il Tribunale ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione di merito e ha dichiarato irripetibili le spese della fase cautelare, in ragione della natura ordinatoria della pronuncia e della mancata definizione della controversia. Il provvedimento non contiene alcuna statuizione in ordine ai presupposti della tutela cautelare, né tantomeno alcuna delibazione in merito alle doglianze dedotte nel ricorso introduttivo.
Nota della Redazione
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