Elusione del giudicato e chiamata del vincitore: legittima la penalità di mora (TAR Campania n. 3374 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’Amministrazione non può subordinare la chiamata del vincitore di una procedura selettiva a una nuova e autonoma verifica delle esigenze di reclutamento già poste a fondamento del bando e già scrutinate nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato. Integra elusione del giudicato l’adozione di atti formalmente nuovi ma finalizzati a vanificare l’effetto sostanziale della decisione, sostituendo al comando del giudice valutazioni ulteriori e incompatibili con esso. Ne consegue la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, l’accertamento del diritto del ricorrente alla nomina e alla stipula del contratto, la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’attività svolta in esecuzione di provvedimenti annullati in via giurisdizionale non può essere valorizzata come fatto sopravvenuto idoneo a incidere sull’assetto di interessi definitivamente regolato.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Campania per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 4162 del 20 giugno 2022, che aveva annullato gli atti di una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A e disposto la rinnovazione della procedura mediante nomina di una nuova Commissione.
Dopo la sentenza n. 3512 del 2 maggio 2025, resa all’esito del primo giudizio di ottemperanza, il ricorrente risultava collocato al primo posto della graduatoria per effetto della rinuncia al contratto della controinteressata. Nonostante i solleciti, l’Università non concludeva il procedimento. Con verbale del Consiglio di Dipartimento aveva deliberato di non procedere alla chiamata, ritenendo le esigenze di ricerca già soddisfatte; il Consiglio di Amministrazione ne aveva preso atto e il D.R. n. 4998 del 18 novembre 2025 aveva disposto di non stipulare il contratto. Il ricorrente ha impugnato tali atti con motivi aggiunti, deducendo la tardività del procedimento e l’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 104 del 2010, che demanda al giudizio di ottemperanza l’attuazione concreta delle sentenze passate in giudicato, e dall’art. 114 c.p.a., che attribuisce al giudice poteri ampi e conformativi. Il giudizio non è volto a una esecuzione meramente formale del dictum, ma a realizzare il bene della vita riconosciuto, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost.
La riedizione del potere successiva al giudicato incontra limiti rigorosi: l’Amministrazione non può introdurre valutazioni discrezionali incompatibili con l’assetto di interessi definito dalla sentenza, né riesaminare profili già esplicitamente o implicitamente scrutinati dal giudice.
Nel caso concreto, le pronunce non attribuivano all’Università alcun potere di subordinare la chiamata a una nuova verifica delle esigenze di reclutamento. La sentenza n. 3512/2025 aveva riconosciuto al ricorrente la medesima utilità che avrebbe conseguito con l’accoglimento nel merito, individuata nella collocazione al primo posto e nella conseguente possibilità di chiamata.
La deliberazione dipartimentale, fondata sull’asserita soddisfazione delle esigenze di ricerca, costituisce una rivalutazione di interessi già presi in considerazione nel giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato e deve essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990. L’attività valorizzata dall’Amministrazione è stata svolta in larga parte in forza di provvedimenti annullati in via giurisdizionale: essa non può fungere da fatto sopravvenuto, pena una surrettizia sanatoria degli effetti di atti annullati.
In presenza di una graduatoria efficace e del primo posto spettante al ricorrente, l’Amministrazione è tenuta allo scorrimento della graduatoria, salvo la dimostrazione di sopravvenuti, concreti e prevalenti motivi di interesse pubblico, nella specie né allegati né provati. Il Collegio dichiara quindi l’inadempimento, la nullità del verbale e degli atti consequenziali, il diritto alla nomina e alla stipula del contratto entro trenta giorni, nomina il commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e fissa la penalità di mora in € 30,00 al giorno, con spese a carico dell’Università soccombente.
Nota della Redazione
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