Il riesame del divieto di detenzione di armi non può fondarsi acriticamente su fatti risalenti (TAR Calabria n. 1552 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di affidabilità del soggetto richiedente o detentore di armi è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per illogicità o irragionevolezza. Tuttavia, la valutazione prognostica sul rischio di abuso deve essere attuale e specificamente motivata; il provvedimento di diniego di riesame o di revoca del divieto non può fondarsi in modo esclusivo e acritico su circostanze risalenti nel tempo, senza considerare la condotta medio tempore tenuta dall’interessato e senza operare una minima prognosi sulla sua attuale inaffidabilità. Il divieto non può avere efficacia sine die, ma deve essere riesaminato qualora sia decorso un ragionevole lasso di tempo, individuato in cinque anni, e siano sopravvenute circostanze che modificano la situazione valutata.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto aveva respinto la richiesta di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato nel 2013. Il diniego si fondava su una condanna per omicidio colposo risalente a molti anni prima, dichiarata estinta nel 2019, su un deferimento all’autorità giudiziaria per furto aggravato del 2013 e su un avviso orale del Questore del 2014.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio, contestando le censure avversarie. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il quadro normativo di riferimento: l’art. 11, ultimo comma, R.D. n. 773/1931 e l’art. 39, comma 1, R.D. n. 773/1931, che attribuiscono al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi a chi sia ritenuto capace di abusarne. Tale valutazione è connotata da ampia discrezionalità e non richiede che il comportamento sia acclarato in sede penale, essendo sufficiente che emergano anche meri indizi della mancanza di piena affidabilità.
La giurisprudenza citata, tra cui Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4595 del 2019 e Sez. IV, n. 3819 del 2021, precisa tuttavia che il giudizio deve partire dai dati per giungere a una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza attuale. Inoltre, l’amministrazione è obbligata a pronunciarsi sull’istanza di revoca del divieto, che non può avere efficacia sine die; il riesame è doveroso quando siano decorsi cinque anni e sia sopravvenuto un mutamento sostanziale delle circostanze, come recepito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 2020.
Nel caso concreto, il diniego era basato esclusivamente su fatti risalenti, senza considerare la condotta successiva del ricorrente né verificare l’eventuale mutamento della sua situazione. La decisione del Prefetto è pertanto affetta da difetto di istruttoria e difetto di motivazione, non avendo operato alcuna concreta prognosi sull’attuale rischio di abuso delle armi. Il provvedimento viene annullato, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, e le spese di lite sono compensate.
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Nota della Redazione
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