Sospensione dell’ordinanza di demolizione fino alla decisione di merito senza effetti autorizzatori (TAR Puglia n. 302 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, in sede di giurisdizione generale di legittimità, non determina un effetto analogo e sostitutivo rispetto al rilascio e al conseguimento dei titoli necessari per lo svolgimento dell’attività commerciale, né implica alcun accertamento interinale sul punto. Ferma restando la sospensione dell’ordine di rimozione, rimane impregiudicata la possibilità per l’amministrazione di intervenire in via inibitoria nel caso di esercizio di attività non compatibili con la destinazione dell’area o con i titoli edilizi.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Brindisi ha disposto la rimozione di numerosi manufatti e beni rinvenuti in parte su un terreno di proprietà privata e in parte su un’area demaniale, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento si fondava sulla presunta realizzazione o collocazione delle opere in assenza o in difformità dai titoli abilitativi e sul loro impiego, almeno parziale, per lo svolgimento di un’attività di stabilimento balneare ritenuta incompatibile con la destinazione urbanistica del terreno.
La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento, deducendo plurimi vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che le censure formulate richiedano un adeguato approfondimento in sede collegiale, data la molteplicità e la natura eterogenea delle opere di cui è stata disposta la rimozione. Ha inoltre ravvisato l’esigenza di una decisione re adhuc integra, considerato che il provvedimento impugnato ha natura demolitoria e concerne opere di non immediata e facile amovibilità.
Il Collegio ha tuttavia precisato i limiti della tutela cautelare concessa. L’azione proposta ha natura impugnatoria-caducatoria e si svolge nella giurisdizione generale di legittimità. La sospensione dell’ordinanza demolitoria, pertanto, non può essere intesa come un provvedimento che surroghi il rilascio dei titoli necessari per l’attività commerciale, né come un accertamento anticipato della loro legittimità.
Conseguentemente, pur disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento limitatamente all’ordine di rimozione e di ripristino, il Tribunale ha dichiarato impregiudicata la possibilità per l’amministrazione di esercitare i propri poteri inibitori ove ravvisi lo svolgimento di attività incompatibili con la destinazione dell’area o con i titoli in possesso della ricorrente.
In accoglimento dell’istanza cautelare nei sensi e nei limiti indicati, il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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